SENZA CENSURA N.21

novembre 2006

 

Repressione, isolamento, 41bis

Per la costruzione di una campagna nazionale di mobilitazione

 

Di seguito riportiamo alcuni materiali inerenti al possibile lancio di una campagna contro l’isolamento, la differenziazione, l’articolo 41 bis. La proposta dei compagni e delle compagne promotori nasce all’interno di un lavoro più complessivo sulla repressione e sul carcere.
Vi sono stati tre incontri di cui due a carattere nazionale; i resoconti relativi ai primi due incontri sono disponibili all’indirizzo web www.autprol.org/olga, mentre il resoconto dell’ultimo incontro nazionale e sugli sviluppi successivi è ancora in fase di elaborazione.
 

Isolamento e annientamento, le finalità del 41bis
Entrambe queste pratiche il sistema carcerario le realizza nelle sezioni di isolamento ben presenti in ogni carcere, nelle sezioni speciali (EIVC = elevato indice di vigilanza cautelativa) e là dove vige il regime del 41bis. Quest’ultimo si può definire il più grave, perché a differenza di ogni altra forma corrispondente non è punitivo relativamente a singoli episodi, non si limita a separare gruppi di prigionieri da altri, ma realizza tutto questo ed altro ancora in funzione di un regime carcerario compiuto e determinato nel suo scopo. Nelle sezioni governate attraverso il 41bis non ci sono prigionieri in punizione, che abbiano condotto rivolte o abbiano avuto scontri con le guardie o comunque non sono trasferiti lì solo a causa di simili “accuse”. No, in grandissima parte in quelle sezioni vengono rinchiuse persone appena arrestate e per restarvi anche decenni, quindi ancora da processare, le quali, tuttavia, secondo le procure, la polizia e i carabinieri sono membri di “organizzazioni mafiose”. Il regime del 41bis, in origine, venne elaborato con lo scopo principale, anche se non esclusivo, di colpire gli arrestati considerati membri di”organizzazioni di stampo mafioso” (art.416 bis codice penale). Esso fu la risposta dello stato sul piano carcerario alle bombe di Palermo dell’estate 1992 [1].
Centinaia di giovani in carcere (o rastrellati nei quartieri come Scampia) furono deportati nelle peggiori carceri, in particolare nelle solite isole (Asinara e Pianosa), dove contro di loro furono compiute nefandezze inenarrabili, le peggiori. Oggi nelle sezioni del 41bis, dislocate in diverse carceri, fra le quali Tolmezzo, Parma, L’Aquila, Terni, Ascoli Piceno, Opera, sono rinchiuse oltre 600 persone.
L’applicazione del 41bis, in sostanza, prescinde dal comportamento in carcere, piuttosto attacca da subito il prigioniero come nemico, lo aggredisce con ogni mezzo per tentare di frantumargli dichiaratamente ogni rapporto con l’esterno, ogni identità antagonista allo stato, o, nel caso della “mafia”, concorrenziale alla consorteria borghese dominante in una data fase.
A differenza con le carceri speciali, con le stesse sezioni EIVC di oggi, nella sua ferocia è netta: nelle prime, seppure in forma ridotta, gli spazi di socialità e di autodeterminazione, le possibilità di lavoro, le relazioni con l’esterno attraverso lavoro, colloqui, posta, pacchi, seppure censurati e controllati, continuano ad esistere. Il 41bis eredita e infine supera l’intera esperienza differenziatrice e assassina delle carceri speciali e dei “braccetti della morte” [2]. Il prigioniero può uscire da questo tunnel solo pentendosi e dissociandosi apertamente, soprattutto dalla prassi collettiva.
Posti i risultati raggiunti attraverso il 41bis nel ridimensionamento della “mafia” (qui bisogna tener conto dei possibili connubi fra apparati statali e gerarchie delle organizzazioni della criminalità organizzata), lo stato nell’ottobre 2005 ha tastato il terreno alla sua maniera: sentendosi sufficientemente legittimato ha deciso di estendere l’applicazione del 41bis, per la prima volta, anche a compagne e compagni – a prescindere dalle loro condizioni fisiche e psichiche, come spiega bene il caso della compagna Diana Blefari sottoposta ad una vera e propria odissea tra carceri speciali e reparti clinici (come quello di Sollicciano in cui è detenuta attualmente) a seguito dell’applicazione del 41bis, regime che ha pesantemente aggravato le sua condizioni psico-fisico già provate dalla carcerazione ordinaria.
Sono in tal modo stati trasferiti nelle sezioni di massimo isolamento compagne e compagni delle Br arrestate/i negli ultimi due o tre anni.
Questo salto di qualità repressivo è stato possibile grazie anche alla maggioranza politica borghese trasversale, formatasi nella realtà della guerra imperialista e della crisi generale in cui è avviluppata la società. Negli ultimi 15 anni si è consolidata una maggioranza entro la borghesia favorevole all’annientamento e all’isolamento di chi la combatte, la critica e la ostacola, sia esso il resistente arabo, l’emigrato combattivo, le compagne e i compagni che in mille modi cercano di costruire percorsi di lotta, pratiche di resistenza collettive sui diversi terreni sociali, a cominciare dal lavoro, o anche dal carcere come noi.
Tale maggioranza nel decennio successivo, passo dopo passo, ha ampliato e puntualizzato il 41bis nei suoi scopi come nelle sue funzioni, fino a renderlo fatto legale compiuto e stabile [3].
Il trasferimento nelle sezioni del 41bis delle compagne e dei compagni è stato reso possibile anche dalla condizione di ridotta capacità di iniziativa generale del movimento rivoluzionario, anche su questo piano.
Quando nell’ottobre 2005 sette compagni/e delle Br-Pcc furono trasferiti dalle sezioni EIVC o anche semplicemente normali alle sezioni del 41bis, Castelli in persona ne dette notizia in tv. Il ministro in quell’occasione ci tenne a dichiarare che il trasferimento non era “vendicativo”, ma dettato dal “pericolo di fuga”. Secondo noi la decisione dello stato va invece considerata quale atto di guerra - e contro tutta la classe proletaria; un atto in cui trova posto anche la vendetta. Non sembri esasperata questa considerazione. Se lo stato riuscisse a estorcere alle compagne e ai compagni ora rinchiuse\i la dissociazione o persino l’abiura questo sarebbe un colpo non indifferente alla credibilità e continuità del processo rivoluzionario in Italia e non solo.
Di conseguenza la solidarietà verso di loro, per noi, è semplicemente sicura e ferma pur dovendosi manifestare in forme a volte particolari, come lo è, nei confronti di tutti i prigionieri ribelli e antagonisti a questa società.
Visto l’accanimento dello stato nel criminalizzare le relazioni fra compagni/e attraverso l’ampio impiego di articoli penali quali il 270bis (contro l’associazione), il 110 (concorso morale e psichico), come nell’aggravare le condanne inerenti pratiche di sabotaggio, trasformate in “devastazione”, “tentata strage” ecc., è allora lecito pensare che lo scopo di questo accanimento sia di elevare l’aggregazione, magari episodica, a organizzazione per legittimare il successivo attacco sul piano giuridico penale e carcerario.
Gli esempi si sprecano; ultimi in ordine di tempo, ma non certo di importanza, gli arresti dei compagni di Pisa, immediatamente dispersi sulla penisola e, alcuni, rinchiusi in sezioni E.I.V.C, solo qualche settimana prima della sentenza di primo grado (la prima di questo tipo per 270bis) che ha visto condannare a pene fino ai 6 anni proprio alcuni/e di questi/e compagni/e ora nuovamente inquisiti. Non c’è da allarmarsi, ma, a nostro parere, solo da aprire tutti gli occhi, registrare quanto sta accadendo per poterlo respingere con maggiore unità e prontezza, di quelle oggi esistenti. Il piano dello stato sul piano giuridico-penale lo si può cogliere nei recenti processi di Cosenza (sud ribelle), Genova, Lecce, Versilia, Bergamo, Torino e a Milano, per i fatti dell’11 marzo, ed anche nell’addestramento oggettivo delle guardie, sulle cui gambe cammina ogni piano relativo alle carceri.
Ad esempio, per realizzare ogni nuova forma carceraria, compresa l’applicazione del 41bis, le guardie devono essere addestrate, anche quelle inviate “in missione” per poche settimane; in tal modo il ministero acquisisce nelle proprie mani uno strumento formidabile per la propagazione e l’affermazione dell’isolamento e dell’annientamento sull’intero sistema carcerario. Le guardie, corpo di polizia oggi sufficientemente integrato a carabinieri, polizia e procure anche attraverso la partecipazione alle guerre imperialiste, condividono tutto ciò, perché vi vedono accresciute loro funzioni specifiche.
Del resto, quanto più si estendono, isolamento e umiliazione dei prigionieri, quanto più viene ridotta la loro autodeterminazione, tanto più aumentano arbitrio, arroganza e potere della guardie. In una sezione del 41bis queste devono levare il sedere dalla sedia molte meno volte che in una sezione normale, pur prendendo una paga maggiore; anche per questo lo preferiscono.
Fra l’armamentario del 41bis un posto di rilievo spetta senz’altro al processo in “videoconferenza”. Il prigioniero sotto processo rinchiuso nelle sezioni del 41bis non può entrare in tribunale e segue il processo da una saletta attrezzata per il collegamento con il tribunale o la corte che sia, ricavata nel carcere in cui si trova; al suo fianco ci potrebbe essere l’avvocato e davanti l’ufficiale giudiziario e ovviamente le guardie. Anche in caso di più “imputati” ognuno rimane nel carcere nel quale si trova, nessuno può incontrare nessun “coimputato”, quindi, fra le altre, non è possibile nessuna difesa collettiva, la quale, per esempio, è stata invece possibile nei processi alle organizzazioni comuniste combattenti negli anni 70 e 80 in Italia e persino nel processo alla Raf svoltosi nel carcere di Stammheim-Stoccarda, simbolo della controrivoluzione imperialista in Europa per molti decenni. Ora il 41bis ne ha preso il posto.
Nel processo in videoconferenza non è possibile nessuna critica da parte di chi è accusato dallo stato, nessun attacco per difendersi, per ribaltare l’agire del tribunale, della corte e della procura che sia, poiché tutti loro possono spegnere quando e come vogliono, dichiarando il rituale “non è attinente”, il video sul quale compare il compagno o la compagna che intendano processare gli accusatori o comunque rivendicare la loro appartenenza alla classe ecc.
Chi sotto accusa, “imputato”, in questo particolare modo di fare il processo non può avere alcuna influenza sul processo, non può ribattere, farsi valere. Con una pressione del dito ogni possibilità di attacco o di difesa, sia pure virtuali, sono cancellati in quanto in origine è cancellato l’”imputato”. Non c’è processo, così come non c’è partita se una squadra non viene portata in campo, da cui ne consegue che l’esito della partita è deciso con la soppressione dell’avversario, in questo caso dell’”imputato” fissato come nemico. Qui l’intero processo di rottura o processo-guerriglia, condensato del movimento rivoluzionario degli anni fra il 1968 e il 1982, viene reso impossibile; ora la rottura – nelle sue forme concrete, anche in questo campo come in altri - rimane in gran parte da inventare [4].
La liberazione da questa cappa che grava sullo sviluppo del movimento rivoluzionario, sulla condizione dei compagni e delle compagne in carcere, su tutti i prigionieri come su tutti gli sfruttati, date le condizioni di lavoro e di vita sempre più affidate al caso e all’arbitrio del padrone e delle sue agenzie, noi ce lo poniamo come scopo. Siamo coscienti che la lotta che proponiamo di portare avanti contro l’isolamento e l’annientamento nelle carceri è un qualcosa disseminato di difficoltà, ma se teniamo fermo il presupposto di tener preservata l’identità rivoluzionaria delle prigioniere e dei prigionieri, che la loro pratica appartiene alla classe, assieme a tante altre pratiche, questo spazza via le incrostazioni che dividono noi che siamo fuori, contribuisce ad unirci. Per capirci consideriamo che la manifestazione a Parma del 25 marzo scorso, come le tante iniziative attuate sotto le carceri per rompere l’isolamento, siano un passo concreto e importante che facciamo nostro e che ci proponiamo di seguire e sviluppare oggi e in futuro. Siamo coscienti che c’è tanto da lavorare per costruire la relazione fra esterno e interno, a partire da chi già lotta, da chi vuole manifestare la propria solidarietà in modo concretamente combattivo, diretto, che le difficoltà sono numerose, ma a pensarci bene, possono non esistere difficoltà nella realizzazione di una lotta unitaria e combattiva contro la “punta diamante” della repressione e della controrivoluzione dello stato?

agosto 2006
OLGa - è Ora di Liberarsi dalle Galere
olga2005@autistici.org
http://www.autprol.org/olga/
 

Note


1) L’esperienza ultraventennale maturata dallo Stato in tema di differenziazione ed individualizzazione del trattamento penitenziario ha consentito negli anni novanta di sistematizzare la materia relativa ai circuiti carcerari correlandola organicamente con la legge penitenziaria (la cosiddetta riforma penitenziaria del 1975 novellata nel 1986 dalla c.d legge Gozzini) e con il decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 (cosiddetto decreto Scotti-Martelli) convertito nella legge n° 356/92 che aggiungeva al già esistente art. 41 bis un ulteriore comma con il quale viene disposta “la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell’art. 4 bis O.P., ovvero in primo luogo per i reati di associazione mafiosa, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche per i reati commessi con finalità di terrorismo, per il reato di omicidio, di rapina ed estorsione aggravata e per traffico di ingenti quantità di stupefacenti…
A queste prescrizioni disposte direttamente dal Ministro di Grazia e Giustizia si aggiungono un’altra serie di limitazioni di volta in volta stabilite dal direttore dell’Istituto o più verosimilmente dal responsabile del G.O.M. (gruppo operativo mobile), il corpo speciale della polizia penitenziaria che gestisce queste sezioni. Così in molte di queste sezioni vi è il divieto di portare i guanti o un cappelletto di lana in testa, in altre è consentito il cappelletto a patto che non arrivi a coprire le orecchie (si consideri che la maggior parte delle carceri dove stanno questi detenuti è al Nord: Parma, Novara, Tolmezzo (UD) ecc.), non possono essere usate più di due coperte, viene limitato il numero di fotografie dei propri congiunti da poter tenere in cella, il numero dei libri e delle riviste.
I ritmi e i tempi della giornata sono cadenzati, per questi detenuti, con una meticolosità ossessiva. Spesso l’orario per la doccia coincide con quello dell’aria e quindi o si fa una cosa o si fa l’altra. All’aria si va a rotazione, quattro o cinque alla volta, sempre con le stesse persone, senza alcuna possibilità di autodeterminare i gruppi.
Nonostante non viga alcun divieto esplicito in ordine alla possibilità di svolgere attività lavorativa all’interno delle sezioni (spesino, portavitto, lavorante di sezione) in molte carceri queste mansioni sono sottratte ai detenuti in 41 bis ed affidate a lavoranti di altre sezioni, che svolgono il loro compito sotto stretta sorveglianza ed hanno il divieto assoluto di rivolgere la parola a questi detenuti.
(in Senza Censura n. 9 - 3/2002)
 

Confermato il carcere duro per Nadia Desdemona Lioce. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della brigatista che si era opposta alla pronuncia del tribunale di sorveglianza di Firenze con la quale era stato rigettato il reclamo presentato dalla detenuta contro il provvedimento del ministro della Giustizia che aveva disposto il “carcere duro” previsto dall’articolo 41 Bis.
(ANSA – ROMA, 22 Giugno 2006)

2) Basti pensare che le 645 persone detenute, di cui 79 ancora in attesa del primo processo devono subire le seguenti restrizioni: 1 solo colloquio al mese con i famigliari attraverso un vetro divisorio, non possono ricevere più di 2 pacchi al mese, la corrispondenza in arrivo o in partenza viene aperta, in cella non si possono tenere oggetti, solo pochi libri, niente giornali né fotografie, non si ha accesso alle palestre o alle scuole interne, si può passeggiare all’aria 2 ore al giorno in cortili stretti con recinzioni e griglie tutte intorno…

3) 41bis, era il 2000.
Consiglio dei Ministri: approvati i DDL riguardanti il nuovo regime di 41 bis e la Convenzione civile sulla corruzione (22 Settembre 2000 - Comunicato stampa - Ministero della Giustizia).
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, in seduta pomeridiana, due Disegni di legge:
“Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza”; “Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4/11/99”, di concerto con il Ministero degli Esteri.
Il primo provvedimento interviene sull’articolo 41 bis, comma 2, dell’Ordinamento penitenziario (Legge 354/75), introdotto in via temporanea nel ‘92 all’indomani della strage di Capaci. Tale istituto - che consente al Ministro della Giustizia di sospendere totalmente o parzialmente le normali regole di trattamento, in caso di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, per alcune categorie di detenuti – ha sempre mantenuto il carattere della temporaneità, venendo ripetutamente prorogato nel corso degli anni.
“L’esperienza maturata in otto anni di applicazione del 41 bis – ha dichiarato il Ministro della Giustizia, On. Piero Fassino – e le diverse pronunce della Corte Costituzionale ci impongono di dare stabilità a tale disciplina, che si è dimostrata uno strumento fondamentale ed insostituibile nella lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo, quindi, predisposto questo provvedimento non per dare una semplice proroga in vista della scadenza del 31 dicembre prossimo – ha proseguito il Guardasigilli - ma per mettere a regime la norma conferendole, contestualmente, un contenuto più articolato rispetto a quella del ‘92…

Il nuovo disegno di legge
Il 25 settembre la Commissione Giustizia del Senato ha approvato all’unanimità il nuovo disegno di legge che modifica l’art. 41 bis e l’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario.
Innanzitutto viene decisa la stabilizzazione dell’art. 41 bis che finora è stato, almeno formalmente, una norma a termine anche se nella sostanza, attraverso varie proroghe, viene applicato a centinaia di detenuti da oltre 10 anni.
Viene aumentato il periodo di applicazione del regime speciale che passa dagli attuali sei mesi (sempre indefinitamente prorogabili e di fatto prorogati) a un periodo che va da un minimo di un anno a un massimo di due anni, periodi ovviamente sempre prorogabili.
Ciò significa che il provvedimento applicativo del 41 bis non può essere impugnato ogni sei mesi come avviene ora ma ogni anno o due anni.
Va comunque ricordato che sembra vigere un patto di ferro tra Ministero (organo che applica il provvedimento) e Tribunali di Sorveglianza (organi territoriali competenti per il reclamo) in quanto negli ultimi dieci anni sono stati davvero pochi i reclami accolti; i Tribunali di Sorveglianza si limitano per lo più ad affermare che il provvedimento è legittimo e che la vita nei lager del 41 bis non rappresenta “un trattamento inumano e degradante”.

4) Alle limitazioni descritte qui nella nota 1, ve ne sono altre che intaccano gravemente il diritto alla difesa: questi detenuti non possono più partecipare ai processi nei quali sono imputati. Per loro è stato inventato il processo a distanza, con la cosiddetta videoconferenza.
Si è detto che questa compressione del diritto di difesa era necessaria per evitare il “turismo carcerario” ed in particolare gli incontri tra i detenuti coimputati. Nella realtà avviene che gli imputati di un determinato processo vengano perlopiù destinati al medesimo istituto e quelli che sono in altre carceri subiscono trasferte quotidiane (con viaggi massacranti anche per duecento-trecento chilometri) per assistere al processo in videoconferenza. Con i difensori possono comunicare attraverso dei telefoni, senza alcuna riservatezza.
(in Senza Censura n. 9 – 3/2002)

Chi è sottoposto al 41 bis non può presenziare ai procedimenti a suo carico, cui può intervenire solo in videoconferenza. Introdotta nel 1998 (con Legge 7 gennaio 1998 n. 11) come norma eccezionale e temporanea, la “partecipazione a distanza” nei processi di criminalità organizzata scadeva il 31 dicembre 2000. Naturalmente anche questo, come tutti i provvedimenti a termine, è stato regolarmente prorogato fino al 31 dicembre 2003 e si pensa di prorogarlo fino alla fine della legislatura in corso o di renderlo definitivo…(Come si vede questo processo a senso unico è stato instaurato da un governo di centro-sinistra e prorogato dal successivo governo Berlusconi-Fini-Bossi).
(in Caso Italia: dossier 4, il carcere in Italia – Partito Radicale, 27 marzo 2003)



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