SENZA CENSURA N.20

luglio 2006

 

Contro la tortura democratica

Appello per il diritto alla vita di Diana Blefari

 

La Convenzione ONU approvata dall’Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, all’articolo 1 definisce il crimine della tortura come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l’intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un’informazione, di punirla per un atto che lei o un’altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitte da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito». All’articolo 4 si prevede che ogni Stato parte vigili affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del proprio diritto penale.

Diana Blefari sta per morire. Dopo due anni e mezzo di carcere, per la maggior parte dei quali ha subìto una vera e propria tortura fisica e mentale, si sta arrendendo, nell’unica forma che una persona con dignità attuerebbe a fronte della somministrazione di una massa di violenza di dimensioni spropositate come quella che gli è stata rovesciata contro. Qualche giorno fa i medici di Rebibbia hanno chiesto ufficialmente, alla Corte che si occupa del suo appello, il suo «indispensabile» ricovero «immediato» in una struttura sanitaria idonea. Non mangia, infatti, da circa 30 giorni e continua ad essere detenuta in regime di 41 bis.
Non è una notizia inaspettata. Negli ultimi tre mesi, in seguito all’interessamento di alcuni membri di Rifondazione comunista di L’Aquila (dove ha sede il carcere che l’ha “ospitata” fino a poco tempo fa), la sua situazione era stata ripetutamente denunciata con alcune lettere e articoli, pubblicati su giornali nazionali e alcune manifestazioni di solidarietà erano state espresse da ambiti della sinistra antagonista. Ma naturalmente non è servito a niente. Come del resto finora a nulla è servito l’iter legale promosso dai suoi difensori che, già precedentemente, era stato avviato per fare presente la gravità della sua situazione e quindi sollecitare un intervento da parte degli organi competenti.
A nulla, se non a dimostrare, qualora ce ne fosse ancora bisogno (ma giusto per chi come al solito vuole far finta di non capire), la preterintenzionalitá della volontà di uccidere attuata nei suoi confronti (naturalmente dopo averla torturata per bene!). E’ infatti emersa una stridente contraddizione all’interno delle istituzioni: strutture mediche del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) che da mesi esprimono la necessità di toglierla dal 41bis, e strutture burocratiche (evidentemente composte a loro volta da laureati in medicina?!) che rispondono alle istanze degli avvocati affermando che la situazione medica della detenuta è perfettamente sotto controllo!
La sua condizione è sicuramente figlia del 41 bis e più in generale del carcere di annientamento, considerato che condizioni “particolari” di detenzione, basate sull’uso massiccio dell’isolamento, sono comunque applicate con larga discrezionalità in ogni carcere. E noto a chi e in seguito a quali episodi si deve l’introduzione del 41bis nel nostro ordinamento; altrettanto noto è il processo decisionale che ha portato alla sua stabilizzazione ed estensione a persone con altri tipi di imputazioni rispetto alle originarie come appunto Diana, attualmente in custodia cautelare per reati previsti dall’art. 270bis del codice di procedura penale.
Secondo la ratio della norma il 41 bis dovrebbe servire ad impedire le comunicazioni dei detenuti con eventuali complici all’esterno, quindi a scopo preventivo. Ma poi la realtà del suo utilizzo è tutta un’altra.
Da questo punto di vista la condizione di Diana è emblematica della vera logica che presiede all’applicazione di tale norma (anche se, pure in questo senso, il suo caso non costituisce una novità assoluta, almeno per chi ebbe modo di leggere un paio di anni fa il libro-inchiesta “Tortura democratica” di S. D’Elia e M. Turco). La teoria della necessità di rompere i collegamenti tra i detenuti ed eventuali associati in libertà si rivela una panzana vergognosa, visto che Diana non comunica più, ormai da quasi un anno, con nessuno. La tortura dell’isolamento ha provocato in lei l’unica risposta possibile per sottrarvisi: il rifiuto di ogni dialogo e infine il lasciarsi piano piano morire.
Appare chiaro, dunque, che, più che ad impedire i suddetti rapporti con l’esterno, con l’applicazione del 41bis si vuole distruggere quel minimo di rapporti affettivi che il carcere “normale” non era ancora riuscito ad azzerare. E lo si fa allo scopo preciso di ottenere “collaborazioni” e “pentimenti”. Esistono numerose “confessioni” che svelano questa falsità: “Contro i capimafia è necessario il massimo rigore, senza lasciar neppure intravedere la possibilità di un ammorbidimento delle condizioni di detenzione, salvo che cambino idea e non inizino una seria e fruttuosa collaborazione”, così l’allora presidente dei deputati Ds Luciano Violante il 24 maggio 2002; ancora più esplicito è stato Alberto Maritati, già membro Ds della Commissione parlamentare Antimafia (e oggi neo-sottosegretario alla Giustizia del governo Prodi! Proprio un bel segnale di garantismo!), che il 16 luglio 2002 dichiarò: “Il punto centrale è la stabilizzazione del 41bis. Non tanto per dare una risposta a Leoluca Bagarella. Ma perché di fronte ad una situazione stabile si chiarisce che si esce dal carcere duro solo con una precisa dissociazione o un pentimento”. Erano i tempi in cui si discuteva appunto se rendere stabile la disciplina del 41bis, inizialmente sottoposta a periodico rinnovo, e di estenderla ad altri tipi di imputati detenuti (proprio così... basta essere imputati! E nelle carceri italiane oltre il 60% di quelli che ci finiscono si rivelano alla fine innocenti!). Come è noto la decisione fu presa in pieno spirito bipartisan.
L’attività repressiva dispiegata contro gli imputati per associazione eversiva o mafiosa è già palesemente ispirata ad una logica di guerra, e non solo quando vengono reclusi. Già in sede investigativa e poi in dibattimento le procure sono impegnate a dimostrare la “verità” dei loro teoremi accusatori e non la verità storica dei fatti accaduti. Ma tale piano potrebbe ancora rientrare nelle prerogative dello Stato (se non fosse per il piccolo particolare dei numerosi innocenti che ci vanno sempre di mezzo!), quando il nemico si pone anch’esso sul piano della guerra.
Ma quello che è schifoso, il vero crimine, è che, con l’utilizzo del carcere di annientamento, si pratica una logica da guerra “sporca”, quindi analoga a quella vigente nelle varie Guantanamo e Abu Grahib disseminate nel mondo, verso le quali le organizzazioni umanitarie sono solite indignarsi (strana vocazione umanitaria quella di dedicarsi solo a detenuti stranieri e naturalmente risiedenti il più lontano possibile dall’Italia e... ancora meglio se sono già morti!).
Il 41 bis, essendo utilizzato per provocare la “collaborazione”, quindi per determinare un comportamento non voluto dal soggetto che lo subisce, è chiaramente una forma di tortura, nel senso previsto anche dalle convenzioni internazionali. E’ concepito in maniera raffinata, per sottrarne la sua applicazione al contraddittorio con la difesa davanti ad un giudice terzo. Infatti è erogato con misura amministrativa e ministeriale e quindi non esiste diritto di difesa per l’imputato, anche se le pezze d’appoggio per applicarlo sono ricercate nelle note informative degli organi investigativi e negli atti della pubblica accusa, quindi in “atti di parte”.
Secondo la logica di questa guerra “sporca” il “nemico” deve essere annientato prima con la tortura, poi auspicabilmente con il marchio dell’infamità, e infine può anche morire.
Se la logica fosse quella di una guerra “normale”, quindi, anche se pur sempre deprecabile, propria di uno Stato di diritto, sarebbe molto più coerente reintrodurre la pena di morte, ma naturalmente non lo si vuole fare... i nemici non soffrirebbero abbastanza! E quest’ultimo “aspetto” per i professionisti della gogna è davvero irrinunciabile.

Denunciamo la criminalità delle azioni e dei comportamenti che colpiscono Diana.
Denunciamo che i criminali peggiori sono quelli che promuovono, eseguono e godono della tortura degli esseri umani.
Denunciamo il pericolo che possa essere disposto il trasferimento di Diana in un OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario), in quanto tale soluzione sarebbe l’ultimo e più bestiale livello della tortura. Verrebbe imbottita in maniera forzata di farmaci allo scopo di tenerla in vita solo per farla ancora soffrire.
Disprezziamo, semplicemente disprezziamo, chi afferma che Diana sta fingendo.
Chiediamo a chi è interessato ad eliminare la pratica della tortura nel nostro paese e ritiene altresì importante la difesa del principio del diritto alla vita, di sottoscrivere questo


APPELLO
Per l’immediato ripristino del principio del diritto alla Vita per Diana, con ricovero in struttura ospedaliera pubblica e quindi con revoca del 41bis o, in dolorosa alternativa, il ripristino della pena di morte con provvedimento ad personam nei suoi confronti. Anche quest’ultimo, considerati i tempi e i luoghi in cui si vive, sarebbe un grande gesto di umanità.


maggio 2006
comitato contro la tortura democratica e per il diritto alla vita di Diana Blefari
[per contatti e adesioni: notorturademocratica@yahoo.it]



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