SENZA CENSURA N.18
NOVEMBRE 2005
Il gendarme affina le armi
Legge Pisanu e nuovo “Pacchetto Antiterrorismo”
“Ma facciano pure le loro
leggi contro i sovversivi; le rendano pure anche più gravi; rendano pure di
gomma elastica tutto il Codice penale; non otterranno altro che una prova di
più della loro impotenza.
Per mettere sul serio alle strette la socialdemocrazia dovranno prendere
ancora ben altre misure. Al sovvertimento socialdemocratico, che per il
momento vive nell’osservanza delle leggi, essi possono opporre solo il
sovvertimento del partito dell’ordine, che non può vivere senza violare le
leggi ... Violazioni della Costituzione, dittatura, ritorno all’assolutismo,
regis voluntas suprema lex! Orsù, coraggio, signori miei, qui non bastano le
chiacchiere, qui bisogna far sul serio!” (F. Engels, Introduzione del 1895 a
K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850)
L’elaborazione di un “nuovo concetto strategico” alla riunione a Washington
del North Atlantic Council in occasione del 50° dell’Alleanza (The Alliance’s
Strategic Concept, 23-24/04/1999) e la conseguente modifica dell’art. 5 del
Trattato NATO (che ha attribuito carattere globale ed “offensivo” all’alleanza
militare), sul piano delle relazioni tra stati e potenze, hanno costituito la
premessa dell’applicazione della “dottrina Bush” (G.W. Bush, La strategia
della sicurezza nazionale degli USA, settembre 2002) e dello scatenamento
della “guerra mondiale al terrorismo”.
D’altro canto, l’impegno economico e politico-militare diretto, permanente e
crescente dei principali paesi “storicamente” impegnati nella NATO (USA, UK e
Italia) in questo tentativo di bellicistica ridefinizione dei rapporti di
forza fra stati e classi del globo ha pure imposto l’uso della violenza e il
militarismo come aspetto centrale della loro dominazione politica “interna”.
La riduzione delle classiche garanzie sociali e “civili”, che costituivano il
vanto dei regimi “democratici” delle grandi potenze occidentali, è stata
sempre più all’ordine del giorno nelle agende dei loro Governi accelerando il
processo di esecutivizzazione delle democrazie imperialiste.
Sicché si è assistito al repentino proliferare di interventi normativi che
sono andati ad incidere direttamente sulla “sfera di libertà individuale dei
cittadini” o, meglio, della struttura formale dei rapporti di forza tra le
classi di questi paesi: i Patriot Acts degli USA (2001), i Terrorism Acts
inglesi (2000 e 2001), le decisioni-quadro in ambito UE (COM 2001 521 e
2002/475/GAI), il decreto legge n. 374 (“Disposizioni urgenti per contrastare
il terrorismo internazionale”) convertito nella legge n. 438 del 15 dicembre
2001 e, più recentemente, il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (“Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”) convertito, con
modificazioni, nella L. 31 luglio 2005 n. 155 (cd. Pacchetto Pisanu) in Italia
…
Ultimamente si è addirittura paventata l’ipotesi, da parte di alcuni organi
“d’informazione” del nostro paese, di limitare alcune libertà fondamentali
(quali quelle di circolazione e/o soggiorno) per arginare e combattere
l’annunciata pandemia da SARS e, quindi, per “motivi igienici”! Ma, al di là
di futuribili provvedimenti sanitari emergenziali, occorre prestare ora un po’
di attenzione al cd. Pacchetto Pisanu che si è proposto come un vero e proprio
Patriot Act all’italiana, approvato in tempi rapidissimi e già destinato a
successive integrazioni e modifiche, insieme a proposte di altro tipo come
leggiamo in un trafiletto apparso sul numero di ottobre di Rivista Italiana
Difesa:
“A dispetto delle aspre polemiche che sembravano destinate a funestarne l’iter
di conversione in legge, o quanto meno a rinviarne il completamento a
settembre, il cd. “Pacchetto Pisanu” contenente le misure volte a fronteggiare
l’accresciuta minaccia terroristica contro l’Italia è stato approvato a tempo
di record da entrambi i rami del Parlamento. Il merito può essere in larga
misura ascritto al Presidente del Senato, Marcello Pera, che, contro tutte le
aspettative, ha voluto inserire l’esame del Decreto legge nel calendario
d’Aula dei lavori dell’ultima settimana di luglio, costringendo le maggiori
forze politiche della maggioranza a raggiungere un accordo. Il Pacchetto
uscito da questo “forcing” è, naturalmente, tutt’altro che perfetto, per
espressa ammissione dello stesso Presidente del Consiglio, che ha comunque
invitato tanto il centro-destra quanto l’opposizione a sostenerlo, promettendo
interventi successivi di modifica. […] Al termine del confronto sul Pacchetto
Sicurezza presentato dal Ministro dell’Interno, numerose voci si sono levate a
ricordare la necessità di porre a questo punto mano alla riforma
dell’intelligence nazionale, ferma da ormai più di due anni alla Camera, dopo
l’approvazione del Disegno di Legge Frattini da parte del Senato.
Sussisterebbero, in effetti, le condizioni per giungere in tempi rapidi al
varo di un provvedimento con il consenso di un vasto arco di forze politiche.
Tanto nell’area della maggioranza quanto in quella dell’opposizione starebbe
in effetti prendendo quota la tesi sostenuta dal Ministro dell’Interno per
l’unificazione in un’unica agenzia degli attuali SISMI e SISDE. […]
La nuova normativa antiterrorismo si articola su quattro diverse e
fondamentali linee di intervento:
1) un adeguamento della regolamentazione normativa della forza-lavoro
straniera (art. 2: Permessi di soggiorno a fini investigativi; Art. 3: Nuove
norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del
terrorismo; art. 11: Permesso di soggiorno elettronico);
2) un adeguamento funzionale degli apparati repressivi (art. 5: Unità
antiterrorismo; art. 17: Norme sull’impiego della polizia giudiziaria; art.
18: Servizi di vigilanza che non richiedono l’impiego di personale delle forze
di polizia; art. 18-bis: Impiego della forza pubblica);
3) un adeguamento delle attività e strumenti amministrativi di controllo e
prevenzione (art. 6: Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico;
art. 7: Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici
di telefonia e internet; art. 8: Integrazione delle disciplina amministrativa
e delle attività concernenti l’uso di esplosivi; art. 9: Integrazione della
disciplina amministrativa dell’attività di volo; art. 9-bis: Prevenzione
antiterroristica negli aeroporti; art. 18-ter: Misure per la sicurezza dei XX
giochi olimpici invernali);
4) un adeguamento delle attività preventive e repressive, sotto il profilo
sostanziale e procedurale, degli apparati poliziesco-giudiziari (art. 1:
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo; art. 4: Nuove
norme per il potenziamento dell’attività informativa; art. 7-bis: Sicurezza
telematica; art. 10: Nuove norme sull’identificazione personale; art. 12:
Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell’imputato; art. 13:
Nuove disposizioni in materia di arresto e fermo; art. 14: Nuove norme in
materia di misure di prevenzione; art. 15: Nuove fattispecie di delitto in
materia di terrorismo).
Cerchiamo, per quanto possibile nell’ambito di questo lavoro, di esporre,
riassumendole, le “novità” introdotte in ogni singolo terreno di intervento
normativo come sopra identificato.
Per quanto attiene le nuove forme di controllo della forza-lavoro straniera,
oltre alla previsione del rilascio di permessi e carte di soggiorno “mediante
l’utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione” (art. 11), è stata estesa la disciplina dei
“programmi-protezione” agli stranieri che “nel corso di operazioni di polizia,
di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico”
collaborino con l’apparato poliziesco, giudiziario o di intelligence italiano
(art. 2). La collaborazione viene inoltre premiata con il rilascio da parte
del questore (di propria iniziativa o su richiesta di responsabili provinciali
degli apparati di polizia ovvero di un procuratore della Repubblica ovvero dei
direttori dei servizi segreti) di uno speciale permesso di soggiorno annuale e
rinnovabile ovvero, nei casi di collaborazioni di particolare rilevanza, di
una speciale carta di soggiorno(1). E’ stata poi introdotta l’espulsione
amministrativa e con esecuzione immediata mediante decreto del Ministro
dell’interno o, su sua delega, del prefetto (art. 3) dello straniero (anche se
con carta di soggiorno) istigatore, mandante, finanziatore o partecipe in
reati contro la personalità dello Stato o con finalità di terrorismo anche
internazionale “o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la
sua presenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali”. Il
provvedimento è impugnabile al TAR, ma il ricorso (come in generale nelle
espulsioni amministrative) non ha efficacia sospensiva ed anzi, laddove la
decisione dipenda dalla conoscenza di atti coperti dal segreto d’indagine o di
Stato, va sospeso fino a due anni il procedimento giurisdizionale.
Per quanto attiene l’adeguamento funzionale degli apparati repressivi, in
primo luogo si è cercato di “economizzare le risorse” attribuendo una serie di
attività a soggetti particolari o diversi dagli ordinari apparati di polizia
amministrativa o giudiziaria (ad esempio, nei procedimenti con detenuti o
davanti al Tribunale della libertà, può disporsi le notificazioni a mezzo
della Polizia penitenziaria – art. 17). In questo campo le principali “novità”
sono due: “è consentito l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad
istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito
dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e
depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano” (art. 18);
inoltre, nell’ambito dell’utilizzazione da parte dei prefetti di contingenti
di personale militare delle Forze armate in operazioni di sorveglianza e
controllo del territorio (materia ora disciplinata dalla Legge 128/2001,
“Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”, e
che trova i propri precedenti nelle operazioni “Vespri siciliani” e “Forza
paris”), il personale militare impiegato, oltre a poter procedere
all’identificazione personale e a trattenere persone e mezzi di trasporto per
consentire l’intervento di agenti di forze di polizia, può “in casi
eccezionali di necessità e urgenza …procedere, oltre che all’identificazione,
all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale
possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui
atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete
circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili … la perquisizione
può estendersi al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate”.
In secondo luogo (art. 5), sono state istituite per i “delitti di terrorismo
di rilevante gravità” delle Unità investigative antiterrorismo interforze di
cui ogni pubblico ministero deve di regola avvalersi nel corso delle relative
indagini. Disposizione che va coordinata con la recente riforma
dell’ordinamento giudiziario che attribuisce un ruolo preminente al Capo della
procura nell’attribuzione e direzione delle indagini dell’ufficio del pubblico
ministero.
Per quanto attiene l’adeguamento delle attività e strumenti amministrativi di
controllo e prevenzione, a parte le norme di finanziamento di particolari
misure di sicurezza (artt. 9- bis e 18-ter), va segnalato l’inasprimento della
disciplina autorizzatoria delle attività di volo, di quelle concernenti l’uso
di esplosivi e degli esercizi pubblici di telefonia e internet (“…fino al 31
dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo
privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico,
dei clienti o di soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni
anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore…” – art. 7) ovvero,
in particolare, le nuove disposizioni a carico di gestori dei servizi di
telecomunicazione sulla “tracciabilità” del traffico delle comunicazioni
telefoniche e telematiche e sulla conservazione e messa a disposizione dei
relativi dati (art. 6).
Ma sicuramente la parte principale del provvedimento è quella riguardante
l’adeguamento delle attività preventive e repressive degli apparati
poliziesco-giudiziari. Qui le “novità” riguardano sia aspetti della disciplina
sostanziale che di quella procedurale. Andiamo con ordine.
Sotto il profilo sostanziale: sono state introdotte nel Codice penale due
nuove figure di reato in materia di terrorismo “affini” all’associazione (270
bis) con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell’ordine democratico (gli artt. 270-quater, “Arruolamento con finalità di
terrorismo anche internazionale”, e 270-quinquies, “Addestramento ad attività
con finalità di terrorismo anche internazionale”) e, con una modifica operata
in sede di conversione parlamentare, si è normata per la prima volta nel
diritto “interno” una nozione di “Condotte con finalità di terrorismo” (art.
270 sexies) ricavata in parte dalla Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 475-GAI
del consiglio dell’UE (riconducibile alla nozione dell’inglese Terrorism Act
2000) e in parte dalle normative internazionali pattizie vincolanti per
l’Italia. Complessivamente, tale normativa è finalizzata ad “anticipare” la
soglia di punibilità, quali attività terroristiche, di condotte non
direttamente e specificamente riconducibili e qualificabili come associazione
terroristica o eversiva.
E’ stato introdotto uno specifico reato in materia di possesso o fabbricazione
di documenti d’identità (l’art. 497-bis; “Possesso e fabbricazione di
documenti di identificazione falsi”, C.P.)
E’ stata introdotta un’aggravante speciale per l’istigazione a delinquere “se
l’istigazione o l’apologia … riguarda delitti di terrorismo o crimini contro
l’umanità” (si aumenta l’originaria pena della reclusione da uno a cinque anni
della metà).
Infine è stata estesa all’indagato la punibilità per la falsa dichiarazione
sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali
resa all’autorità giudiziaria “o alla polizia giudiziaria delegata alle
indagini” (art. 495 C.P., reclusione da non meno di uno a tre anni).
Sotto il profilo “procedurale”: nel caso di accompagnamento negli uffici di
polizia (art. 349, “Identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e di altre persone”, C.P.), ai fini dell’identificazione la
PG può nei confronti degli indagati eseguire, oltre ai rilievi dattiloscopici,
fotografici e antropometrici, anche il prelievo di capelli o saliva e se
“manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al
prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa
autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del
pubblico ministero”. Tale disciplina viene, ovviamente, estesa anche allo
svolgimento delle attività di PG volte ad assicurare in casi di urgenza le
fonti di prova anche senza l’intervento del PM e già disciplinata dall’art.
354, “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”,
C.P. (art. 10 pacchetto Pisanu).
Inoltre, sia le persone indagate che quelle “in grado di riferire su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti” possono essere
trattenute “previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le
ventiquattro ore, nel caso l’identificazione risulti particolarmente complessa
oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete ed in
tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un
convivente” (non c’è quindi obbligo per la PG di informare l’“accompagnato”
della facoltà di nominare un difensore di fiducia, di informare in ogni caso
immediatamente il difensore e di notiziarne i familiari senza ritardo e con il
suo consenso, ma solo la sua “facoltà” di richiedere di avvisare un familiare
o un convivente).
In sostanza si tratta dell’introduzione di un vero e proprio “fermo
investigativo” teso a rafforzare l’autonoma funzione investigativa della PG
(art. 10 pacchetto Pisanu).
E’ stata abbassata da cinque a quattro anni la soglia della pena minima
prevista per l’arresto obbligatorio per i “delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale”; é stata aggiunta quale
ipotesi di arresto facoltativo in flagranza quella del nuovo delitto di cui
all’art. 497-bis, “Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione
falsi”, C.P.; é stata estesa l’applicabilità dell’istituto del “Fermo di
indiziato di delitto” anche al caso di “delitto commesso per finalità di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico” (con
riguardo ai presupposti, si è specificato che tra gli elementi che rendono
fondato il pericolo di fuga dell’indiziato va incluso “il possesso di
documenti falsi”).
Infine, oltre ad aver inasprito il regime dei sottoposti a misure di
prevenzione (per lo più aggravando le pene previste in caso di violazione
degli obblighi e/o divieti imposti e prevedendo, in tali ipotesi, l’arresto
“anche fuori dei casi di flagranza” – art. 14), la nuova normativa
antiterrorismo si è particolarmente preoccupata di potenziare le attività
informative e di intelligence degli apparati repressivi. Sotto questo profilo,
in primo luogo si è estesa alla materia “terrorismo” la disciplina relativa ai
cosiddetti colloqui investigativi (art. 18-bis della Legge 354/1975): i
responsabili di livello almeno provinciale della Polizia, dei Carabinieri e
della Guardia di finanza (limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento
del terrorismo) designati dal responsabile di livello centrale, hanno facoltà
di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati dal
Ministro di Grazia e Giustizia o da un suo delegato ovvero dal pubblico
ministero “ad avere colloqui personali … al fine di acquisire dai detenuti o
dagli internati informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei
delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell’ordine democratico” (art. 1 pacchetto Pisanu). In secondo
luogo, si è attribuito ai servizi segreti, su delega del Presidente del
Consiglio, il potere di richiedere all’autorità giudiziaria l’autorizzazione a
svolgere intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni “quando
siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o
di eversione dell’ordinamento costituzionale” (art. 4 pacchetto Pisanu) e li
si è autorizzati ex lege, nell’ambito della funzione di assicurare la
sicurezza telematica “delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale” (art. 7-bis pacchetto Pisanu), a svolgere le attività di
intelligence “sotto copertura” già disciplinate dall’art. 4 della legge
438/2001 (“1. … non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel
corso di specifiche operazioni di polizia al più presto e comunque, al solo
fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità
di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero
cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o
altrimenti ostacolano l’individuazione della provenienza o ne consentono
l’impiego. 2. Per le stesse indagini … gli ufficiali ed agenti di Polizia
giudiziaria possono utilizzare documenti, identità e indicazioni di copertura
anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione…”).
Non è certo un quadro edificante degli sviluppi dei formali rapporti di forza
tra le classi nelle democrazia imperialista italiana, ma almeno in un caso la
“logica emergenziale” ha messo in evidenza la consapevolezza dell’assoluta
assenza di consenso in cui si dibatte la nostrana e putrescente borghesia
imperialista. L’art. 12 del pacchetto Pisanu ha introdotto un art. 66-bis nel
Codice di procedura penale: quando risulta che un indagato o imputato sia
stato segnalato quale autore di un precedente o successivo reato “sono
eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini
dell’applicazione della legge penale”. Con buona pace dell’habeas corpus!
Note
(1) Il permesso di soggiorno viene rilasciato per motivi determinati e per
periodi determinati; la carta di soggiorno può essere rilasciata allo
straniero (e ai suoi familiari) regolarmente soggiornante in Italia da almeno
sei anni, con un reddito sufficiente al suo sostentamento ed è a tempo
indeterminato.