SENZA CENSURA N.18

NOVEMBRE 2005

 

Il gendarme affina le armi

Legge Pisanu e nuovo “Pacchetto Antiterrorismo”

“Ma facciano pure le loro leggi contro i sovversivi; le rendano pure anche più gravi; rendano pure di gomma elastica tutto il Codice penale; non otterranno altro che una prova di più della loro impotenza.
Per mettere sul serio alle strette la socialdemocrazia dovranno prendere ancora ben altre misure. Al sovvertimento socialdemocratico, che per il momento vive nell’osservanza delle leggi, essi possono opporre solo il sovvertimento del partito dell’ordine, che non può vivere senza violare le leggi ... Violazioni della Costituzione, dittatura, ritorno all’assolutismo, regis voluntas suprema lex! Orsù, coraggio, signori miei, qui non bastano le chiacchiere, qui bisogna far sul serio!” (F. Engels, Introduzione del 1895 a K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850)

L’elaborazione di un “nuovo concetto strategico” alla riunione a Washington del North Atlantic Council in occasione del 50° dell’Alleanza (The Alliance’s Strategic Concept, 23-24/04/1999) e la conseguente modifica dell’art. 5 del Trattato NATO (che ha attribuito carattere globale ed “offensivo” all’alleanza militare), sul piano delle relazioni tra stati e potenze, hanno costituito la premessa dell’applicazione della “dottrina Bush” (G.W. Bush, La strategia della sicurezza nazionale degli USA, settembre 2002) e dello scatenamento della “guerra mondiale al terrorismo”.
D’altro canto, l’impegno economico e politico-militare diretto, permanente e crescente dei principali paesi “storicamente” impegnati nella NATO (USA, UK e Italia) in questo tentativo di bellicistica ridefinizione dei rapporti di forza fra stati e classi del globo ha pure imposto l’uso della violenza e il militarismo come aspetto centrale della loro dominazione politica “interna”. La riduzione delle classiche garanzie sociali e “civili”, che costituivano il vanto dei regimi “democratici” delle grandi potenze occidentali, è stata sempre più all’ordine del giorno nelle agende dei loro Governi accelerando il processo di esecutivizzazione delle democrazie imperialiste.
Sicché si è assistito al repentino proliferare di interventi normativi che sono andati ad incidere direttamente sulla “sfera di libertà individuale dei cittadini” o, meglio, della struttura formale dei rapporti di forza tra le classi di questi paesi: i Patriot Acts degli USA (2001), i Terrorism Acts inglesi (2000 e 2001), le decisioni-quadro in ambito UE (COM 2001 521 e 2002/475/GAI), il decreto legge n. 374 (“Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”) convertito nella legge n. 438 del 15 dicembre 2001 e, più recentemente, il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”) convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005 n. 155 (cd. Pacchetto Pisanu) in Italia …
Ultimamente si è addirittura paventata l’ipotesi, da parte di alcuni organi “d’informazione” del nostro paese, di limitare alcune libertà fondamentali (quali quelle di circolazione e/o soggiorno) per arginare e combattere l’annunciata pandemia da SARS e, quindi, per “motivi igienici”! Ma, al di là di futuribili provvedimenti sanitari emergenziali, occorre prestare ora un po’ di attenzione al cd. Pacchetto Pisanu che si è proposto come un vero e proprio Patriot Act all’italiana, approvato in tempi rapidissimi e già destinato a successive integrazioni e modifiche, insieme a proposte di altro tipo come leggiamo in un trafiletto apparso sul numero di ottobre di Rivista Italiana Difesa:
“A dispetto delle aspre polemiche che sembravano destinate a funestarne l’iter di conversione in legge, o quanto meno a rinviarne il completamento a settembre, il cd. “Pacchetto Pisanu” contenente le misure volte a fronteggiare l’accresciuta minaccia terroristica contro l’Italia è stato approvato a tempo di record da entrambi i rami del Parlamento. Il merito può essere in larga misura ascritto al Presidente del Senato, Marcello Pera, che, contro tutte le aspettative, ha voluto inserire l’esame del Decreto legge nel calendario d’Aula dei lavori dell’ultima settimana di luglio, costringendo le maggiori forze politiche della maggioranza a raggiungere un accordo. Il Pacchetto uscito da questo “forcing” è, naturalmente, tutt’altro che perfetto, per espressa ammissione dello stesso Presidente del Consiglio, che ha comunque invitato tanto il centro-destra quanto l’opposizione a sostenerlo, promettendo interventi successivi di modifica. […] Al termine del confronto sul Pacchetto Sicurezza presentato dal Ministro dell’Interno, numerose voci si sono levate a ricordare la necessità di porre a questo punto mano alla riforma dell’intelligence nazionale, ferma da ormai più di due anni alla Camera, dopo l’approvazione del Disegno di Legge Frattini da parte del Senato. Sussisterebbero, in effetti, le condizioni per giungere in tempi rapidi al varo di un provvedimento con il consenso di un vasto arco di forze politiche. Tanto nell’area della maggioranza quanto in quella dell’opposizione starebbe in effetti prendendo quota la tesi sostenuta dal Ministro dell’Interno per l’unificazione in un’unica agenzia degli attuali SISMI e SISDE. […]

La nuova normativa antiterrorismo si articola su quattro diverse e fondamentali linee di intervento:
1) un adeguamento della regolamentazione normativa della forza-lavoro straniera (art. 2: Permessi di soggiorno a fini investigativi; Art. 3: Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo; art. 11: Permesso di soggiorno elettronico);
2) un adeguamento funzionale degli apparati repressivi (art. 5: Unità antiterrorismo; art. 17: Norme sull’impiego della polizia giudiziaria; art. 18: Servizi di vigilanza che non richiedono l’impiego di personale delle forze di polizia; art. 18-bis: Impiego della forza pubblica);
3) un adeguamento delle attività e strumenti amministrativi di controllo e prevenzione (art. 6: Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico; art. 7: Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet; art. 8: Integrazione delle disciplina amministrativa e delle attività concernenti l’uso di esplosivi; art. 9: Integrazione della disciplina amministrativa dell’attività di volo; art. 9-bis: Prevenzione antiterroristica negli aeroporti; art. 18-ter: Misure per la sicurezza dei XX giochi olimpici invernali);
4) un adeguamento delle attività preventive e repressive, sotto il profilo sostanziale e procedurale, degli apparati poliziesco-giudiziari (art. 1: Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo; art. 4: Nuove norme per il potenziamento dell’attività informativa; art. 7-bis: Sicurezza telematica; art. 10: Nuove norme sull’identificazione personale; art. 12: Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell’imputato; art. 13: Nuove disposizioni in materia di arresto e fermo; art. 14: Nuove norme in materia di misure di prevenzione; art. 15: Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo).
Cerchiamo, per quanto possibile nell’ambito di questo lavoro, di esporre, riassumendole, le “novità” introdotte in ogni singolo terreno di intervento normativo come sopra identificato.
Per quanto attiene le nuove forme di controllo della forza-lavoro straniera, oltre alla previsione del rilascio di permessi e carte di soggiorno “mediante l’utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione” (art. 11), è stata estesa la disciplina dei “programmi-protezione” agli stranieri che “nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico” collaborino con l’apparato poliziesco, giudiziario o di intelligence italiano (art. 2). La collaborazione viene inoltre premiata con il rilascio da parte del questore (di propria iniziativa o su richiesta di responsabili provinciali degli apparati di polizia ovvero di un procuratore della Repubblica ovvero dei direttori dei servizi segreti) di uno speciale permesso di soggiorno annuale e rinnovabile ovvero, nei casi di collaborazioni di particolare rilevanza, di una speciale carta di soggiorno(1). E’ stata poi introdotta l’espulsione amministrativa e con esecuzione immediata mediante decreto del Ministro dell’interno o, su sua delega, del prefetto (art. 3) dello straniero (anche se con carta di soggiorno) istigatore, mandante, finanziatore o partecipe in reati contro la personalità dello Stato o con finalità di terrorismo anche internazionale “o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua presenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali”. Il provvedimento è impugnabile al TAR, ma il ricorso (come in generale nelle espulsioni amministrative) non ha efficacia sospensiva ed anzi, laddove la decisione dipenda dalla conoscenza di atti coperti dal segreto d’indagine o di Stato, va sospeso fino a due anni il procedimento giurisdizionale.
Per quanto attiene l’adeguamento funzionale degli apparati repressivi, in primo luogo si è cercato di “economizzare le risorse” attribuendo una serie di attività a soggetti particolari o diversi dagli ordinari apparati di polizia amministrativa o giudiziaria (ad esempio, nei procedimenti con detenuti o davanti al Tribunale della libertà, può disporsi le notificazioni a mezzo della Polizia penitenziaria – art. 17). In questo campo le principali “novità” sono due: “è consentito l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano” (art. 18); inoltre, nell’ambito dell’utilizzazione da parte dei prefetti di contingenti di personale militare delle Forze armate in operazioni di sorveglianza e controllo del territorio (materia ora disciplinata dalla Legge 128/2001, “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”, e che trova i propri precedenti nelle operazioni “Vespri siciliani” e “Forza paris”), il personale militare impiegato, oltre a poter procedere all’identificazione personale e a trattenere persone e mezzi di trasporto per consentire l’intervento di agenti di forze di polizia, può “in casi eccezionali di necessità e urgenza …procedere, oltre che all’identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili … la perquisizione può estendersi al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate”.
In secondo luogo (art. 5), sono state istituite per i “delitti di terrorismo di rilevante gravità” delle Unità investigative antiterrorismo interforze di cui ogni pubblico ministero deve di regola avvalersi nel corso delle relative indagini. Disposizione che va coordinata con la recente riforma dell’ordinamento giudiziario che attribuisce un ruolo preminente al Capo della procura nell’attribuzione e direzione delle indagini dell’ufficio del pubblico ministero.
Per quanto attiene l’adeguamento delle attività e strumenti amministrativi di controllo e prevenzione, a parte le norme di finanziamento di particolari misure di sicurezza (artt. 9- bis e 18-ter), va segnalato l’inasprimento della disciplina autorizzatoria delle attività di volo, di quelle concernenti l’uso di esplosivi e degli esercizi pubblici di telefonia e internet (“…fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o di soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore…” – art. 7) ovvero, in particolare, le nuove disposizioni a carico di gestori dei servizi di telecomunicazione sulla “tracciabilità” del traffico delle comunicazioni telefoniche e telematiche e sulla conservazione e messa a disposizione dei relativi dati (art. 6).
Ma sicuramente la parte principale del provvedimento è quella riguardante l’adeguamento delle attività preventive e repressive degli apparati poliziesco-giudiziari. Qui le “novità” riguardano sia aspetti della disciplina sostanziale che di quella procedurale. Andiamo con ordine.
Sotto il profilo sostanziale: sono state introdotte nel Codice penale due nuove figure di reato in materia di terrorismo “affini” all’associazione (270 bis) con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (gli artt. 270-quater, “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”, e 270-quinquies, “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”) e, con una modifica operata in sede di conversione parlamentare, si è normata per la prima volta nel diritto “interno” una nozione di “Condotte con finalità di terrorismo” (art. 270 sexies) ricavata in parte dalla Decisione quadro 13 giugno 2002 n. 475-GAI del consiglio dell’UE (riconducibile alla nozione dell’inglese Terrorism Act 2000) e in parte dalle normative internazionali pattizie vincolanti per l’Italia. Complessivamente, tale normativa è finalizzata ad “anticipare” la soglia di punibilità, quali attività terroristiche, di condotte non direttamente e specificamente riconducibili e qualificabili come associazione terroristica o eversiva.
E’ stato introdotto uno specifico reato in materia di possesso o fabbricazione di documenti d’identità (l’art. 497-bis; “Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, C.P.)
E’ stata introdotta un’aggravante speciale per l’istigazione a delinquere “se l’istigazione o l’apologia … riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità” (si aumenta l’originaria pena della reclusione da uno a cinque anni della metà).
Infine è stata estesa all’indagato la punibilità per la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali resa all’autorità giudiziaria “o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini” (art. 495 C.P., reclusione da non meno di uno a tre anni).
Sotto il profilo “procedurale”: nel caso di accompagnamento negli uffici di polizia (art. 349, “Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone”, C.P.), ai fini dell’identificazione la PG può nei confronti degli indagati eseguire, oltre ai rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, anche il prelievo di capelli o saliva e se “manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero”. Tale disciplina viene, ovviamente, estesa anche allo svolgimento delle attività di PG volte ad assicurare in casi di urgenza le fonti di prova anche senza l’intervento del PM e già disciplinata dall’art. 354, “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”, C.P. (art. 10 pacchetto Pisanu).
Inoltre, sia le persone indagate che quelle “in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti” possono essere trattenute “previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente” (non c’è quindi obbligo per la PG di informare l’“accompagnato” della facoltà di nominare un difensore di fiducia, di informare in ogni caso immediatamente il difensore e di notiziarne i familiari senza ritardo e con il suo consenso, ma solo la sua “facoltà” di richiedere di avvisare un familiare o un convivente).
In sostanza si tratta dell’introduzione di un vero e proprio “fermo investigativo” teso a rafforzare l’autonoma funzione investigativa della PG (art. 10 pacchetto Pisanu).
E’ stata abbassata da cinque a quattro anni la soglia della pena minima prevista per l’arresto obbligatorio per i “delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale”; é stata aggiunta quale ipotesi di arresto facoltativo in flagranza quella del nuovo delitto di cui all’art. 497-bis, “Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, C.P.; é stata estesa l’applicabilità dell’istituto del “Fermo di indiziato di delitto” anche al caso di “delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico” (con riguardo ai presupposti, si è specificato che tra gli elementi che rendono fondato il pericolo di fuga dell’indiziato va incluso “il possesso di documenti falsi”).
Infine, oltre ad aver inasprito il regime dei sottoposti a misure di prevenzione (per lo più aggravando le pene previste in caso di violazione degli obblighi e/o divieti imposti e prevedendo, in tali ipotesi, l’arresto “anche fuori dei casi di flagranza” – art. 14), la nuova normativa antiterrorismo si è particolarmente preoccupata di potenziare le attività informative e di intelligence degli apparati repressivi. Sotto questo profilo, in primo luogo si è estesa alla materia “terrorismo” la disciplina relativa ai cosiddetti colloqui investigativi (art. 18-bis della Legge 354/1975): i responsabili di livello almeno provinciale della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza (limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo) designati dal responsabile di livello centrale, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati dal Ministro di Grazia e Giustizia o da un suo delegato ovvero dal pubblico ministero “ad avere colloqui personali … al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e la repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico” (art. 1 pacchetto Pisanu). In secondo luogo, si è attribuito ai servizi segreti, su delega del Presidente del Consiglio, il potere di richiedere all’autorità giudiziaria l’autorizzazione a svolgere intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni “quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale” (art. 4 pacchetto Pisanu) e li si è autorizzati ex lege, nell’ambito della funzione di assicurare la sicurezza telematica “delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale” (art. 7-bis pacchetto Pisanu), a svolgere le attività di intelligence “sotto copertura” già disciplinate dall’art. 4 della legge 438/2001 (“1. … non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia al più presto e comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l’individuazione della provenienza o ne consentono l’impiego. 2. Per le stesse indagini … gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità e indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione…”).
Non è certo un quadro edificante degli sviluppi dei formali rapporti di forza tra le classi nelle democrazia imperialista italiana, ma almeno in un caso la “logica emergenziale” ha messo in evidenza la consapevolezza dell’assoluta assenza di consenso in cui si dibatte la nostrana e putrescente borghesia imperialista. L’art. 12 del pacchetto Pisanu ha introdotto un art. 66-bis nel Codice di procedura penale: quando risulta che un indagato o imputato sia stato segnalato quale autore di un precedente o successivo reato “sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale”. Con buona pace dell’habeas corpus!

Note

(1) Il permesso di soggiorno viene rilasciato per motivi determinati e per periodi determinati; la carta di soggiorno può essere rilasciata allo straniero (e ai suoi familiari) regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni, con un reddito sufficiente al suo sostentamento ed è a tempo indeterminato.



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