Un nemico comune: il proletariato metropolitano
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La ricomposizione
della borghesia imperialista
Ue e Usa nello scontro con il proletariato metropolitano.

Se sul fronte esterno la guerra contro il "terrorismo internazionale e gli stati canaglia" tende a nascondere, nemmeno troppo, lo scontro tra fazioni di borghesia imperialista per la supremazia sul piano internazionale, il fronte interno, quello "combattuto" contro il proletariato metropolitano, ricompone la stessa Bi. Fondamentale perché la competizione, lo scontro tra le varie fazioni di borghesie deve in ogni modo tener conto dello sviluppo dell'opposizione del proletariato, sia del centro sia della periferia, a fronte delle pesanti ristrutturazioni e della sempre maggiore coscienza assunta, anche se limitata ad oggi al concetto di una generica "ingiustizia sociale".
Una strategia che non è diversa nella sostanza all'interno delle metropoli del centro e della periferia.
Non fanno eccezione in questo panorama le dinamiche di scontro tra Usa e Ue, che tendono a ricomporsi all'interno delle strategie comuni, sia preventive sia repressivo militare, contro le istanze di liberazione del proletariato.
Durante la Riunione dei Ministri degli Interni del G8 di Parigi, nonostante il clima anche acceso della discussione sull'intervento in Iraq, c'è stato pieno consenso tra i paesi europei e gli Usa sulle misure antiterrorismo. Documenti ufficiali riportano l'intento di rafforzare la definizione delle procedure di riforma in tema di collaborazione di investigazione da adottare all'interno dei singoli paesi, in quanto è stato giudicato che, al di là delle operazioni militari, la piena collaborazione tra i servizi investigativi e le magistrature ha determinato l'"ingolfamento" di alcune organizzazioni "terroristiche".
Su questo ultimo aspetto la dichiarazione finale riporta la necessità di implementare ulteriormente la definizione di una strategia investigativa comune e una sempre maggiore integrazione operativa, rimuovendo quegli ostacoli pregiudiziali e legali che possono in qualche modo limitare la piena praticabilità di tale intento. Sulla condivisione delle risorse investigative l'interesse è stato indirizzato verso la possibilità di condividere le banche dati, in particolare quelle relative al DNA.
Un passaggio importante, almeno per la strategia controrivoluzionaria, è rappresentato dalla definizione di un accordo tra Usa e Ue sulla repressione delle "organizzazioni criminali". Sebbene già nell'aprile dello scorso anno fosse stata definita una prima bozza, solo oggi sta trovando una sua conclusione.
Interessante il dibattito sull'esigenza da una parte di tenere i termini dell'accordo segreti, per la chiara violazione delle più minime garanzie democratiche borghesi, dall'altra dover ottenere la ratifica dei singoli governi appartenenti alla Ue. Il problema della ratifica da parte dei parlamenti nazionali può essere superato seguendo la linea della GB, che ha rifiutato a priori la richiesta di ratifica l'accordo. L'accordo sarà quindi operativo, rimanendo confinato nella classificazione "confidenziale", al di là della ratifica o meglio al di là dei rapporti di forza nelle sedi istituzionali dei singoli paesi.
Per quanto riguarda l'estradizione il disegno dell'accordo prevede la possibilità di estradare anche solo sospettati di reati che prevedano una pena detentiva di un anno. La richiesta di estradizione passerà attraverso "via diplomatica" e potrà essere adottato un "arresto preventivo" concordato tra i Ministri di Giustizia dei paesi interessati; la persona arrestata potrà essere "ascoltata" prima della estradizione. L'estradizione può essere concessa anche per persone già detenute per essere processate negli Usa. L'accordo ha effetto retroattivo.
L'accordo oltre all'estradizione prevede un aumento della cooperazione investigativa e giudiziaria. Questo riguarda una serie di aree di cooperazione che vanno dalla condivisione delle banche dati alla realizzazione di investigazioni congiunte. Questo accordo consentirà alle autorità nazionali di processare un "criminale" (art 8) o di richiedere intercettazioni delle comunicazioni (art. 5). Questo accordo si applicherà anche a quei paesi Ue che non hanno accordi bilaterali con gli Usa o che non hanno fatto accordi sulle materie trattate nell'accordo stesso.
L'accelerazione nella creazione di team investigativi e operativi congiunti ha determinato una accelerazione nella definizione della figura del Ministro degli Interni Europeo. Da un documento del Dicembre dello scorso anno, redatto in occasione di un incontro che ha visto coinvolti Europol e vari esponenti dei servizi europei, emerge la definizione di "una figura che coordinerà e supervisionerà un'ampia gamma di attività in tema di polizia e sicurezza". Aggiunto a questo, non dobbiamo dimenticarci il Police Chiefs Operational Task Force (PCOTF), nato sulla base delle valutazioni effettuate in sede europea dopo Genova e 11/9, con l'obiettivo di disporre di uno strumento per acquisire con una certa rapidità informazioni e svolgere compiti di intelligence, cooperazione tra i "corpi d'intervento antiterrorismo", aumentare la capacità di funzionamento della Banca Dati Shengen, per coordinare i corpi paramilitari impiegati per la sicurezza dei summit. Il PCTOF non ha nessuna base legale per la sua esistenza, né procedure ufficiali per il suo funzionamento, almeno pubbliche, e nessuna legge che ne determini le funzioni.
All'interno della "democratica" Europa il proletariato metropolitano deve fare i conti con una struttura repressiva nazionale, legislativa e militare, che già ha recepito le indicazioni Ue in tema di "lotta al terrorismo".
Molti esperti di antiterrorismo sono concordi nell'affermare che, all'interno della Ue, è stato già fatto molto per adeguare le strutture repressive all'attuale "sfida contro il terrorismo internazionale". Tutto questo, ha sicuramente evidenziato, come affrontato nei numeri precedenti, in particolare negli Usa, un grande sbilanciamento tra le misure legislative repressive e militari e i diritti fondamentali di libertà democratica borghese in direzione delle prime.
Seguendo le direttive del Consiglio Europeo del Maggio 2002 i paesi europei hanno inserito nei loro codici penali ulteriori norme restrittive, che tendono a dotare gli apparati repressivi di quella legittimità giuridica per attaccare le istanze di liberazione del proletariato internazionale che riporta all'interno dell'Europa stessa gli effetti delle contraddizioni sviluppate dalle strategie imperialiste.
Per quanto riguarda l'Italia consigliamo la lettura degli articoli nei n° 7, 8 e 10 di Senza Censura, dove viene sufficientemente approfondito il problema dell'adeguamento della struttura repressiva a fronte della situazione di crisi che è andata via via a determinarsi con sempre maggiore forza.
In Austria sono stati aggiunti al codice penale gli articoli 270b e 270d, per inserire il reato di "terrorismo", oltre che modificare l'articolo 64 dotando la Corte di Giustizia austriaca di extraterritorialità giudiziaria per processare questo tipo di reati. Il 270b contiene la definizione di "organizzazione terroristica" provvedendo a definire pene fino a 10 anni per gli appartenenti a queste organizzazioni, mentre il 270c aumenta le condanne per reati compiuti da appartenenti alle suddette organizzazioni, prevedendo pene fino a 20 anni. Il finanziamento delle "organizzazioni terroristiche" è sanzionato dall'art 270d che prevede pene dal 6 mesi a 5 anni.
In Danimarca sono state prese numerose contromisure per "controbilanciare l'offensiva terroristica" (Legislative Package). Da alcuni esperti viene valutato che la Danimarca potrebbe essere in piena violazione del diritto internazionale borghese sui diritti umani ed in particolare potrebbe violare la Convenzione di Ginevra del 1951. Questo dovrebbe far subito comprendere quanto oramai esista, anche sul fronte interno, una guerra combattuta attualmente da un solo esercito, quello della borghesia imperialista, opposto al suo antagonista storico, il proletariato metropolitano.
La Danimarca ha inserito nel suo ordinamento la definizione di "attività terroristica" senza risolvere la estrema "vaghezza" contenuta nella sua definizione europea. Questo per noi deve essere letto come la volontà di voler inserire e combattere come terrorismo qualsiasi istanza di liberazione che si sviluppi all'interno delle metropoli imperialiste europee, giudicando l'intensità repressiva non tanto sulla base dell'atto compiuto quanto sulla capacità di determinare, all'interno dello scontro BI/Proletariato metropolitano, rapporti di forza maggiori in favore di quest'ultimo.
Nel mese di Marzo di questo anno, da parte delle istituzioni belghe, è stato sottoscritto un disegno di legge antiterrorismo. Il disegno di legge adegua la legislazione belga alla definizione europea di terrorismo e di organizzazione terroristica. Inoltre il disegno di legge aumenta di gran lunga le pene, oltre che dotare di extraterritorialità la corte di giustizia belga per perseguire esecutori di attacchi terroristici o organizzazioni che potenzialmente potrebbero compierli.
La Grecia, nonostante le numerose pressioni da parte di Usa e Gb nella campagna repressiva contro i presunti appartenenti a 17 Novembre, non ha ancora recepito le direttive europee in questo senso, anche se numerosi passaggi sono stati compiuti. Il reato di terrorismo è stato comunque già inserito nella legislazione greca dal 2001.
In Finlandia le decisioni non sono state ancora rese operative. Una disposizione dei primi giorni di Gennaio di questo anno del governo finlandese per recepire le indicazioni europee in tema di antiterrorismo, prevede l'inserimento di norme a riguardo nel Penal Code e nel Coercitive Measures Act. Quando il governo finlandese ha presentato tale disposizione numerosi costituzionalisti hanno espresso i loro dubbi sulla compatibilità di queste norme con il rispetto dei principi di libertà politica e di associazione. Alla fine di Gennaio è stata approvata la legge che prevede la punibilità per la partecipazione ad organizzazioni considerate terroristiche.
In Svezia non è stato perso tempo visto che, fin dal dicembre dello scorso anno, sono state recepite le decisioni prese in sede Ue. La definizione di organizzazione e attività terroristica sarà formulata in questi mesi con precisione definendo quello "che si può e non si può fare". In particolare la discussione prevede l'abrogazione delle norme che prevedono la non estradizione o espulsione per reati politici. Alcuni esperti fanno notare come sia poco chiara la differenza tra atto terroristico e azione illegale compiuta all'interno della lotta politica. Da parte nostra non vediamo nessuna volontà di voler differenziare questi due aspetti. La volontà di ricondurre la seconda all'interno della campagna internazionale contro il terrorismo, rappresenta l'aspetto attorno al quale sta ruotando la strategia repressiva sul piano internazionale. Altro è certamente la nostra definizione di terrorismo, come altro è il nostro approccio alle forme che assume la lotta del proletariato e delle sue organizzazioni.
In Olanda la Wetsvoorstel Terroristiche Misdrjiven è stata sottoscritta già nel giugno dello scorso anno. Tale provvedimento, una volta entrato in vigore, prevede che qualsiasi membro appartenente ad una organizzazione definita terroristica, o supposta tale, è punibile fino ad 8 anni di carcere, o 15 anni se viene individuato come fondatore, leader o con altri ruoli di rilievo. La legge specifica che i finanziatori o i fornitori di materiali alle suddette organizzazioni, è equiparato al partecipante alla medesima. Le pene per i reati compiuti con il fine di terrorismo sono aumentate della metà.
L'Irlanda nel mese di dicembre ha emesso la Criminal Justice (Terrorist Offence) Bill. Le norme di questa nuova legge vanno ad aggiungersi a quelle già previste nel Offences Against the State Acts 1939-1998. La Criminal Justice Bill adegua il sistema di prevenzione della costituzione di organizzazioni terroristiche al contesto internazionale di lotta al terrorismo. La legge introduce una procedura non prevista neanche all'interno delle direttive europee. Questa prevede che se un individuo viene ritenuto come possibile esecutore di azioni terroristiche o che le stia presumibilmente organizzando, e la Corte si ritiene soddisfatta dalle circostanze dalle quali vengono presunte le accuse, questa ha la facoltà di affermare che l'individuo è colpevole di quanto accusato.
La Francia non ha ancora adottato le direttive europee, ma certamente il suo apparato repressivo non ha niente da invidiare a chi ha già compiuto questo passaggio. La Francia nel Novembre del 2001 ha provveduto ad allargare la definizione di terrorismo ai reati di riciclaggio e di offesa interna, estendendo anche la definizione di quest'ultima. Comunque è stato preparato un disegno di legge preliminare in tema di persecuzione delle organizzazioni criminali.
In Germania il primo disegno di legge sulla lotta al terrorismo (Terrorismusbekämpfungsgesetz) è stato oggetto di numerose critiche negli stessi ambienti borghesi. La legislazione tedesca prevedeva già nell'art 129a del Codice Penale il reato di "Costituzione di Associazione Terroristica". All'interno del Codice penale è stato inserito con l'art 129b il reato di "Organizzazione terroristica in paesi esteri".
La Gran Bretagna è stata la prima, non a caso, ad aver adottato una nuova disciplina attraverso l'Antiterrorism Crime Security Act 2001, o meglio una integrazione a quella di cui era già dotata, in particolare allo scopo di combattere la lotta delle organizzazioni repubblicane irlandesi e i loro militanti.
La legge prevede che nel caso di presunta attività terroristica, possano essere adottati "speciali" metodi di inchiesta, violare in maniera legale le libertà personali, controllare e accedere ai dati personali, oltre che lasciare sufficientemente vaga la definizione di terrorismo in modo da lasciare alla libera interpretazione la decisione in merito. Questo aspetto, o una sua più precisa definizione, non cambierebbe sostanzialmente niente per quanto ci riguarda, ma certo può rappresentare un terreno appetibile per quei settori opportunisti che tendono a far vivere nel proletariato l'illusione di una democratizzazione o riformabilità delle istituzioni borghesi e il loro ruolo nella fase attuale.
Anche da una lettura superficiale di quanto finora descritto si evidenzia un quadro chiaro del ruolo che sul fronte interno i paesi europei e lo stato europeo stesso tendono ad assumere nei confronti del proletariato metropolitano, che obbligatoriamente dovrà determinarsi come soggetto chiave della ripresa della prospettiva rivoluzionaria all'interno delle metropoli europee.
Altro aspetto da non sottovalutare è il passaggio che sta avvenendo rispetto a rendere operativi gli intenti rappresentati dalla creazione delle famose "liste nere" nelle quali sono state inserite le organizzazioni ritenute terroristiche. Certo una volta adeguata ed uniformata la sovrastuttura repressiva si determineranno, per la borghesia imperialista europea, le condizioni per passare all'azione.
Il cosiddetto movimento non ha voluto, o non è stato in grado, di comprendere ciò che sta avvenendo, determinando non solo una arretratezza nella comprensione del livello dello scontro attuale sul piano Bi/PM e delle forme e strumenti di cui si dota, ma soprattutto nella capacità di risposta all'attacco che inesorabilmente colpirà le punte avanzate di questo.



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