Un nemico comune: il proletariato metropolitano
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La ricomposizione
della borghesia imperialista
Ue e Usa nello scontro con il proletariato metropolitano.
Se sul fronte esterno la guerra contro il "terrorismo
internazionale e gli stati canaglia" tende a nascondere, nemmeno
troppo, lo scontro tra fazioni di borghesia imperialista per la supremazia
sul piano internazionale, il fronte interno, quello "combattuto"
contro il proletariato metropolitano, ricompone la stessa Bi. Fondamentale
perché la competizione, lo scontro tra le varie fazioni di borghesie
deve in ogni modo tener conto dello sviluppo dell'opposizione del proletariato,
sia del centro sia della periferia, a fronte delle pesanti ristrutturazioni
e della sempre maggiore coscienza assunta, anche se limitata ad oggi al
concetto di una generica "ingiustizia sociale".
Una strategia che non è diversa nella sostanza all'interno delle
metropoli del centro e della periferia.
Non fanno eccezione in questo panorama le dinamiche di scontro tra Usa
e Ue, che tendono a ricomporsi all'interno delle strategie comuni, sia
preventive sia repressivo militare, contro le istanze di liberazione del
proletariato.
Durante la Riunione dei Ministri degli Interni del G8 di Parigi, nonostante
il clima anche acceso della discussione sull'intervento in Iraq, c'è
stato pieno consenso tra i paesi europei e gli Usa sulle misure antiterrorismo.
Documenti ufficiali riportano l'intento di rafforzare la definizione delle
procedure di riforma in tema di collaborazione di investigazione da adottare
all'interno dei singoli paesi, in quanto è stato giudicato che,
al di là delle operazioni militari, la piena collaborazione tra
i servizi investigativi e le magistrature ha determinato l'"ingolfamento"
di alcune organizzazioni "terroristiche".
Su questo ultimo aspetto la dichiarazione finale riporta la necessità
di implementare ulteriormente la definizione di una strategia investigativa
comune e una sempre maggiore integrazione operativa, rimuovendo quegli
ostacoli pregiudiziali e legali che possono in qualche modo limitare la
piena praticabilità di tale intento. Sulla condivisione delle risorse
investigative l'interesse è stato indirizzato verso la possibilità
di condividere le banche dati, in particolare quelle relative al DNA.
Un passaggio importante, almeno per la strategia controrivoluzionaria,
è rappresentato dalla definizione di un accordo tra Usa e Ue sulla
repressione delle "organizzazioni criminali". Sebbene già
nell'aprile dello scorso anno fosse stata definita una prima bozza, solo
oggi sta trovando una sua conclusione.
Interessante il dibattito sull'esigenza da una parte di tenere i termini
dell'accordo segreti, per la chiara violazione delle più minime
garanzie democratiche borghesi, dall'altra dover ottenere la ratifica
dei singoli governi appartenenti alla Ue. Il problema della ratifica da
parte dei parlamenti nazionali può essere superato seguendo la
linea della GB, che ha rifiutato a priori la richiesta di ratifica l'accordo.
L'accordo sarà quindi operativo, rimanendo confinato nella classificazione
"confidenziale", al di là della ratifica o meglio al
di là dei rapporti di forza nelle sedi istituzionali dei singoli
paesi.
Per quanto riguarda l'estradizione il disegno dell'accordo prevede la
possibilità di estradare anche solo sospettati di reati che prevedano
una pena detentiva di un anno. La richiesta di estradizione passerà
attraverso "via diplomatica" e potrà essere adottato
un "arresto preventivo" concordato tra i Ministri di Giustizia
dei paesi interessati; la persona arrestata potrà essere "ascoltata"
prima della estradizione. L'estradizione può essere concessa anche
per persone già detenute per essere processate negli Usa. L'accordo
ha effetto retroattivo.
L'accordo oltre all'estradizione prevede un aumento della cooperazione
investigativa e giudiziaria. Questo riguarda una serie di aree di cooperazione
che vanno dalla condivisione delle banche dati alla realizzazione di investigazioni
congiunte. Questo accordo consentirà alle autorità nazionali
di processare un "criminale" (art 8) o di richiedere intercettazioni
delle comunicazioni (art. 5). Questo accordo si applicherà anche
a quei paesi Ue che non hanno accordi bilaterali con gli Usa o che non
hanno fatto accordi sulle materie trattate nell'accordo stesso.
L'accelerazione nella creazione di team investigativi e operativi congiunti
ha determinato una accelerazione nella definizione della figura del Ministro
degli Interni Europeo. Da un documento del Dicembre dello scorso anno,
redatto in occasione di un incontro che ha visto coinvolti Europol e vari
esponenti dei servizi europei, emerge la definizione di "una figura
che coordinerà e supervisionerà un'ampia gamma di attività
in tema di polizia e sicurezza". Aggiunto a questo, non dobbiamo
dimenticarci il Police Chiefs Operational Task Force (PCOTF), nato sulla
base delle valutazioni effettuate in sede europea dopo Genova e 11/9,
con l'obiettivo di disporre di uno strumento per acquisire con una certa
rapidità informazioni e svolgere compiti di intelligence, cooperazione
tra i "corpi d'intervento antiterrorismo", aumentare la capacità
di funzionamento della Banca Dati Shengen, per coordinare i corpi paramilitari
impiegati per la sicurezza dei summit. Il PCTOF non ha nessuna base legale
per la sua esistenza, né procedure ufficiali per il suo funzionamento,
almeno pubbliche, e nessuna legge che ne determini le funzioni.
All'interno della "democratica" Europa il proletariato metropolitano
deve fare i conti con una struttura repressiva nazionale, legislativa
e militare, che già ha recepito le indicazioni Ue in tema di "lotta
al terrorismo".
Molti esperti di antiterrorismo sono concordi nell'affermare che, all'interno
della Ue, è stato già fatto molto per adeguare le strutture
repressive all'attuale "sfida contro il terrorismo internazionale".
Tutto questo, ha sicuramente evidenziato, come affrontato nei numeri precedenti,
in particolare negli Usa, un grande sbilanciamento tra le misure legislative
repressive e militari e i diritti fondamentali di libertà democratica
borghese in direzione delle prime.
Seguendo le direttive del Consiglio Europeo del Maggio 2002 i paesi europei
hanno inserito nei loro codici penali ulteriori norme restrittive, che
tendono a dotare gli apparati repressivi di quella legittimità
giuridica per attaccare le istanze di liberazione del proletariato internazionale
che riporta all'interno dell'Europa stessa gli effetti delle contraddizioni
sviluppate dalle strategie imperialiste.
Per quanto riguarda l'Italia consigliamo la lettura degli articoli nei
n° 7, 8 e 10 di Senza Censura, dove viene sufficientemente approfondito
il problema dell'adeguamento della struttura repressiva a fronte della
situazione di crisi che è andata via via a determinarsi con sempre
maggiore forza.
In Austria sono stati aggiunti al codice penale gli articoli 270b e 270d,
per inserire il reato di "terrorismo", oltre che modificare
l'articolo 64 dotando la Corte di Giustizia austriaca di extraterritorialità
giudiziaria per processare questo tipo di reati. Il 270b contiene la definizione
di "organizzazione terroristica" provvedendo a definire pene
fino a 10 anni per gli appartenenti a queste organizzazioni, mentre il
270c aumenta le condanne per reati compiuti da appartenenti alle suddette
organizzazioni, prevedendo pene fino a 20 anni. Il finanziamento delle
"organizzazioni terroristiche" è sanzionato dall'art
270d che prevede pene dal 6 mesi a 5 anni.
In Danimarca sono state prese numerose contromisure per "controbilanciare
l'offensiva terroristica" (Legislative Package). Da alcuni esperti
viene valutato che la Danimarca potrebbe essere in piena violazione del
diritto internazionale borghese sui diritti umani ed in particolare potrebbe
violare la Convenzione di Ginevra del 1951. Questo dovrebbe far subito
comprendere quanto oramai esista, anche sul fronte interno, una guerra
combattuta attualmente da un solo esercito, quello della borghesia imperialista,
opposto al suo antagonista storico, il proletariato metropolitano.
La Danimarca ha inserito nel suo ordinamento la definizione di "attività
terroristica" senza risolvere la estrema "vaghezza" contenuta
nella sua definizione europea. Questo per noi deve essere letto come la
volontà di voler inserire e combattere come terrorismo qualsiasi
istanza di liberazione che si sviluppi all'interno delle metropoli imperialiste
europee, giudicando l'intensità repressiva non tanto sulla base
dell'atto compiuto quanto sulla capacità di determinare, all'interno
dello scontro BI/Proletariato metropolitano, rapporti di forza maggiori
in favore di quest'ultimo.
Nel mese di Marzo di questo anno, da parte delle istituzioni belghe, è
stato sottoscritto un disegno di legge antiterrorismo. Il disegno di legge
adegua la legislazione belga alla definizione europea di terrorismo e
di organizzazione terroristica. Inoltre il disegno di legge aumenta di
gran lunga le pene, oltre che dotare di extraterritorialità la
corte di giustizia belga per perseguire esecutori di attacchi terroristici
o organizzazioni che potenzialmente potrebbero compierli.
La Grecia, nonostante le numerose pressioni da parte di Usa e Gb nella
campagna repressiva contro i presunti appartenenti a 17 Novembre, non
ha ancora recepito le direttive europee in questo senso, anche se numerosi
passaggi sono stati compiuti. Il reato di terrorismo è stato comunque
già inserito nella legislazione greca dal 2001.
In Finlandia le decisioni non sono state ancora rese operative. Una disposizione
dei primi giorni di Gennaio di questo anno del governo finlandese per
recepire le indicazioni europee in tema di antiterrorismo, prevede l'inserimento
di norme a riguardo nel Penal Code e nel Coercitive Measures Act. Quando
il governo finlandese ha presentato tale disposizione numerosi costituzionalisti
hanno espresso i loro dubbi sulla compatibilità di queste norme
con il rispetto dei principi di libertà politica e di associazione.
Alla fine di Gennaio è stata approvata la legge che prevede la
punibilità per la partecipazione ad organizzazioni considerate
terroristiche.
In Svezia non è stato perso tempo visto che, fin dal dicembre dello
scorso anno, sono state recepite le decisioni prese in sede Ue. La definizione
di organizzazione e attività terroristica sarà formulata
in questi mesi con precisione definendo quello "che si può
e non si può fare". In particolare la discussione prevede
l'abrogazione delle norme che prevedono la non estradizione o espulsione
per reati politici. Alcuni esperti fanno notare come sia poco chiara la
differenza tra atto terroristico e azione illegale compiuta all'interno
della lotta politica. Da parte nostra non vediamo nessuna volontà
di voler differenziare questi due aspetti. La volontà di ricondurre
la seconda all'interno della campagna internazionale contro il terrorismo,
rappresenta l'aspetto attorno al quale sta ruotando la strategia repressiva
sul piano internazionale. Altro è certamente la nostra definizione
di terrorismo, come altro è il nostro approccio alle forme che
assume la lotta del proletariato e delle sue organizzazioni.
In Olanda la Wetsvoorstel Terroristiche Misdrjiven è stata sottoscritta
già nel giugno dello scorso anno. Tale provvedimento, una volta
entrato in vigore, prevede che qualsiasi membro appartenente ad una organizzazione
definita terroristica, o supposta tale, è punibile fino ad 8 anni
di carcere, o 15 anni se viene individuato come fondatore, leader o con
altri ruoli di rilievo. La legge specifica che i finanziatori o i fornitori
di materiali alle suddette organizzazioni, è equiparato al partecipante
alla medesima. Le pene per i reati compiuti con il fine di terrorismo
sono aumentate della metà.
L'Irlanda nel mese di dicembre ha emesso la Criminal Justice (Terrorist
Offence) Bill. Le norme di questa nuova legge vanno ad aggiungersi a quelle
già previste nel Offences Against the State Acts 1939-1998. La
Criminal Justice Bill adegua il sistema di prevenzione della costituzione
di organizzazioni terroristiche al contesto internazionale di lotta al
terrorismo. La legge introduce una procedura non prevista neanche all'interno
delle direttive europee. Questa prevede che se un individuo viene ritenuto
come possibile esecutore di azioni terroristiche o che le stia presumibilmente
organizzando, e la Corte si ritiene soddisfatta dalle circostanze dalle
quali vengono presunte le accuse, questa ha la facoltà di affermare
che l'individuo è colpevole di quanto accusato.
La Francia non ha ancora adottato le direttive europee, ma certamente
il suo apparato repressivo non ha niente da invidiare a chi ha già
compiuto questo passaggio. La Francia nel Novembre del 2001 ha provveduto
ad allargare la definizione di terrorismo ai reati di riciclaggio e di
offesa interna, estendendo anche la definizione di quest'ultima. Comunque
è stato preparato un disegno di legge preliminare in tema di persecuzione
delle organizzazioni criminali.
In Germania il primo disegno di legge sulla lotta al terrorismo (Terrorismusbekämpfungsgesetz)
è stato oggetto di numerose critiche negli stessi ambienti borghesi.
La legislazione tedesca prevedeva già nell'art 129a del Codice
Penale il reato di "Costituzione di Associazione Terroristica".
All'interno del Codice penale è stato inserito con l'art 129b il
reato di "Organizzazione terroristica in paesi esteri".
La Gran Bretagna è stata la prima, non a caso, ad aver adottato
una nuova disciplina attraverso l'Antiterrorism Crime Security Act 2001,
o meglio una integrazione a quella di cui era già dotata, in particolare
allo scopo di combattere la lotta delle organizzazioni repubblicane irlandesi
e i loro militanti.
La legge prevede che nel caso di presunta attività terroristica,
possano essere adottati "speciali" metodi di inchiesta, violare
in maniera legale le libertà personali, controllare e accedere
ai dati personali, oltre che lasciare sufficientemente vaga la definizione
di terrorismo in modo da lasciare alla libera interpretazione la decisione
in merito. Questo aspetto, o una sua più precisa definizione, non
cambierebbe sostanzialmente niente per quanto ci riguarda, ma certo può
rappresentare un terreno appetibile per quei settori opportunisti che
tendono a far vivere nel proletariato l'illusione di una democratizzazione
o riformabilità delle istituzioni borghesi e il loro ruolo nella
fase attuale.
Anche da una lettura superficiale di quanto finora descritto si evidenzia
un quadro chiaro del ruolo che sul fronte interno i paesi europei e lo
stato europeo stesso tendono ad assumere nei confronti del proletariato
metropolitano, che obbligatoriamente dovrà determinarsi come soggetto
chiave della ripresa della prospettiva rivoluzionaria all'interno delle
metropoli europee.
Altro aspetto da non sottovalutare è il passaggio che sta avvenendo
rispetto a rendere operativi gli intenti rappresentati dalla creazione
delle famose "liste nere" nelle quali sono state inserite le
organizzazioni ritenute terroristiche. Certo una volta adeguata ed uniformata
la sovrastuttura repressiva si determineranno, per la borghesia imperialista
europea, le condizioni per passare all'azione.
Il cosiddetto movimento non ha voluto, o non è stato in grado,
di comprendere ciò che sta avvenendo, determinando non solo una
arretratezza nella comprensione del livello dello scontro attuale sul
piano Bi/PM e delle forme e strumenti di cui si dota, ma soprattutto nella
capacità di risposta all'attacco che inesorabilmente colpirà
le punte avanzate di questo.
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