Senza Censura n. 9 - 3/2002

[ ] 41 bis: volontà comuni!

Alcune citazioni "eccellenti" (dal 1997 al 2001) che si commentano da sé...

41bis, era il 1997
Il ministro Flick sul regime penitenziario del "41 bis"

(Roma, 4 aprile 1997 - Comunicato Stampa - Ministero di Grazia e Giustizia)
Nessuna modifica normativa è stata proposta o attuata da me o dal ministero della Giustizia sull'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario. Devo tuttavia tornare a ricordare che sul ministro della Giustizia (e, per lui, sul sottosegretario delegato senatore Ayala) e sull'Amministrazione penitenziaria incombe l'obbligo di adottare le misure restrittive rispetto al normale regime penitenziario, nei limiti e secondo l'interpretazione ripetutamente dettata dalla Corte costituzionale, nonché secondo la giurisprudenza, costante e imponente, della magistratura di sorveglianza.
Quest'ultima, in alcuni casi e nelle ultime settimane, ha disposto la parziale disapplicazione delle modalità del "41 bis", anche nei confronti di detenuti ai quali erano già state estese le misure disposte dal provvedimento amministrativo del 4 febbraio scorso, reso peraltro necessario dalla sentenza costituzionale 351 dell'ottobre 1996.
Ben consapevole che il "41 bis" costituisce uno strumento fondamentale per contrastare il permanere di collegamenti con la criminalità organizzata anche durante la detenzione - impartendo ordini per l'esecuzione di nuovi crimini, mantenendo rapporti gerarchici e intimidatori nei confronti di altri detenuti e verso l'esterno - ho immediatamente riproposto, in forma più completa e sistematica rispetto a un disegno di legge della passata legislatura, le cosiddette videoconferenze nel processo penale. Ciò per evitare il "turismo giudiziario" degli imputati di criminalità organizzata, che pregiudica l'isolamento verso l'esterno oltre a comportare un notevole allungamento dei tempi processuali, con il rischio di far decorrere i termini di custodia cautelare quando non sia già intervenuta una condanna definitiva. Quel disegno di legge evita anche la competenza "itinerante" proprio in materia di reclami sull'articolo 41 bis, ma non è ancora stato discusso dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati, alla quale è stato assegnato il 24 luglio 1996 (atto C/1845).
Nei pur ristretti margini di intervento che, alla luce di quanto ricordato, restano al ministro della Giustizia ho comunque chiesto al senatore Ayala di disporre una approfondita verifica sulle concrete modalità applicative del "41 bis" nei confronti di ciascuno degli oltre 400 detenuti attualmente sottoposti al regime restrittivo, in ognuno degli undici Istituti penitenziari in cui sono normalmente ospitati (250 tra Pianosa e Asinara), nonché in relazione alle modalità osservate in occasione dei trasferimenti temporanei in altri Istituti, al fine della partecipazione ai dibattimenti.
All'esito di tale verifica mi riservo di valutare la possibilità di interventi regolamentari o di proposte legislative per una definitiva messa a punto della delicatissima materia, che peraltro non potrebbe mai eludere le precise indicazioni della Corte costituzionale, la quale tra l'altro fin dal 1993 ha attribuito alla magistratura di sorveglianza il sindacato di legittimità sui singoli provvedimenti restrittivi, inizialmente non previsto dal legislatore. Ricordo però che il nostro ordinamento prevede anche l'istituto dell'isolamento giudiziario, che può essere motivatamente disposto dal giudice su richiesta della pubblica accusa, e che nei casi di grave e documentata pericolosità può essere opportunamente affiancato al "41 bis".
Per quanto riguarda infine la prossima chiusura di Pianosa e l'Asinara, ricordo a quanti attribuiscono tale decisione al Governo, che essa è invece frutto di una precisa e sovrana volontà del Parlamento, il quale in sede di conversione del Dl 554/1996 nella legge 652 del 23 dicembre 1996, ha anticipato la chiusura - inizialmente stabilita al 30 giugno 1998 per la sola Asinara (in ossequio a un precedente atto d'indirizzo dello stesso Parlamento) - al 31 ottobre 1997 per entrambi gli istituti.


41bis, era il 2000.
Consiglio dei Ministri: approvati i DDL riguardanti il nuovo regime di 41 bis e la Convenzione civile sulla corruzione

(22 Settembre 2000 - Comunicato stampa - Ministero della Giustizia)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, in seduta pomeridiana, due Disegni di legge:
"Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza";
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4/11/99", di concerto con il Ministero degli Esteri.
Il primo provvedimento interviene sull'articolo 41 bis, comma 2, dell'Ordinamento penitenziario (Legge 354/75), introdotto in via temporanea nel '92 all'indomani della strage di Capaci. Tale istituto - che consente al Ministro della Giustizia di sospendere totalmente o parzialmente le normali regole di trattamento, in caso di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, per alcune categorie di detenuti - ha sempre mantenuto il carattere della temporaneità , venendo ripetutamente prorogato nel corso degli anni.
"L'esperienza maturata in otto anni di applicazione del 41 bis - ha dichiarato il Ministro della Giustizia, On. Piero Fassino - e le diverse pronunce della Corte Costituzionale ci impongono di dare stabilità a tale disciplina, che si è dimostrata uno strumento fondamentale ed insostituibile nella lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo, quindi, predisposto questo provvedimento non per dare una semplice proroga in vista della scadenza del 31 dicembre prossimo - ha proseguito il Guardasigilli - ma per mettere a regime la norma conferendole, contestualmente, un contenuto più articolato rispetto a quella del '92. Un importante contributo, specie nel procedimento applicativo, potrà comunque venire dal dibattito parlamentare, anche tenendo conto dell'esperienza maturata dalla Direzione Nazionale Antimafia e dagli altri uffici giudiziari e di polizia impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata."
L'obiettivo del regime di rigore previsto dal 41bis è impedire che continuino a vivere canali di comunicazione e vincoli di appartenenza tra il singolo detenuto mafioso e l'organizzazione criminale.
Al centro del Disegno di legge è, infatti, la previsione di due distinti regimi:
uno più rigoroso per i promotori, i capi e gli organizzatori delle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale, e per i detenuti condannati o imputati di reati particolarmente gravi - associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale, associazione a delinquere realizzata per commettere delitti quali omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, immigrazione clandestina a fine di lucro o di sfruttamento della prostituzione - che rivestano una posizione di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
l'altro, che riguarda i condannati e gli imputati per i delitti sopra citati - con l'aggiunta di rapina aggravata, usura aggravata, contrabbando aggravato - che non rivestono posizioni di vertice ma che risultano collegati alle associazioni criminali.
Tra le altre novità da segnalare:
lo spostamento della competenza dal Ministro della Giustizia (organo politico) al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (organo amministrativo) ordinariamente competente per materia;
- una precisa articolazione, attenta alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, delle regole di trattamento applicabili ai detenuti sottoposti ai due regimi;
- una disciplina più dettagliata, con l'articolo 41 quinquies, riguardante le impugnazioni contro l'applicazione dei due provvedimenti, soprattutto per quello che concerne il loro contenuto e i loro presupposti.
Il secondo Disegno di legge ratifica la Convenzione civile sulla corruzione firmata a Strasburgo il 4 novembre 1999. Tale ratifica non comporterà per l'Italia modifiche alla normativa, in quanto la nozione di corruzione richiamata dall'articolo 2 della Convenzione risulta già conforme a quanto previsto nel Codice Penale e lo stesso dicasi per gli adempimenti legati a tale reato.

41bis, era il 2001 (estratto)
Regime speciale
previsto dall'art. 41-bis

(13 Gennaio 2001 - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2001 - Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia)
Il regime di deroga alle normali regole sul trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti per delitti di mafia, da modellare secondo le indicazioni in più occasioni fornite dalla Corte costituzionale, appare ad oggi uno strumento irrinunciabile, di cui si auspica la disciplina in via non più temporalmente limitata. La delicatezza della materia suggerisce tuttavia un'accurata ponderazione degli orientamenti emergenti, divisi tra il mantenimento della disciplina alla competenza amministrativa e la "giurisdizionalizzazione" dell'art. 41-bis. La problematica si trova già all'attenzione di una commissione ministeriale; nell'attesa di una maggiore maturazione del tema, il Ministero ha seguito le proposte parlamentari infine sfociate nell'approvazione della legge n. 446 del 26 novembre 1999, che prevede la proroga del termine di efficacia della disposizione di cui all'art. 41-bis al 31 dicembre 2000.
Detta proroga - già effettuata con un intervento sull'art. 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 è stata rinnovata con il medesimo meccanismo ad opera del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341.




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