Senza Censura n. 9 -
3/2002
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41
bis: volontà comuni!
Alcune citazioni "eccellenti"
(dal 1997 al 2001) che si commentano da sé...
41bis, era il 1997
Il ministro Flick sul regime penitenziario del "41 bis"
(Roma, 4 aprile 1997 - Comunicato Stampa - Ministero di Grazia e Giustizia)
Nessuna modifica normativa è stata proposta o attuata da me o dal
ministero della Giustizia sull'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario.
Devo tuttavia tornare a ricordare che sul ministro della Giustizia (e,
per lui, sul sottosegretario delegato senatore Ayala) e sull'Amministrazione
penitenziaria incombe l'obbligo di adottare le misure restrittive rispetto
al normale regime penitenziario, nei limiti e secondo l'interpretazione
ripetutamente dettata dalla Corte costituzionale, nonché secondo
la giurisprudenza, costante e imponente, della magistratura di sorveglianza.
Quest'ultima, in alcuni casi e nelle ultime settimane, ha disposto la
parziale disapplicazione delle modalità del "41 bis",
anche nei confronti di detenuti ai quali erano già state estese
le misure disposte dal provvedimento amministrativo del 4 febbraio scorso,
reso peraltro necessario dalla sentenza costituzionale 351 dell'ottobre
1996.
Ben consapevole che il "41 bis" costituisce uno strumento fondamentale
per contrastare il permanere di collegamenti con la criminalità
organizzata anche durante la detenzione - impartendo ordini per l'esecuzione
di nuovi crimini, mantenendo rapporti gerarchici e intimidatori nei confronti
di altri detenuti e verso l'esterno - ho immediatamente riproposto, in
forma più completa e sistematica rispetto a un disegno di legge
della passata legislatura, le cosiddette videoconferenze nel processo
penale. Ciò per evitare il "turismo giudiziario" degli
imputati di criminalità organizzata, che pregiudica l'isolamento
verso l'esterno oltre a comportare un notevole allungamento dei tempi
processuali, con il rischio di far decorrere i termini di custodia cautelare
quando non sia già intervenuta una condanna definitiva. Quel disegno
di legge evita anche la competenza "itinerante" proprio in materia
di reclami sull'articolo 41 bis, ma non è ancora stato discusso
dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati, alla quale è
stato assegnato il 24 luglio 1996 (atto C/1845).
Nei pur ristretti margini di intervento che, alla luce di quanto ricordato,
restano al ministro della Giustizia ho comunque chiesto al senatore Ayala
di disporre una approfondita verifica sulle concrete modalità applicative
del "41 bis" nei confronti di ciascuno degli oltre 400 detenuti
attualmente sottoposti al regime restrittivo, in ognuno degli undici Istituti
penitenziari in cui sono normalmente ospitati (250 tra Pianosa e Asinara),
nonché in relazione alle modalità osservate in occasione
dei trasferimenti temporanei in altri Istituti, al fine della partecipazione
ai dibattimenti.
All'esito di tale verifica mi riservo di valutare la possibilità
di interventi regolamentari o di proposte legislative per una definitiva
messa a punto della delicatissima materia, che peraltro non potrebbe mai
eludere le precise indicazioni della Corte costituzionale, la quale tra
l'altro fin dal 1993 ha attribuito alla magistratura di sorveglianza il
sindacato di legittimità sui singoli provvedimenti restrittivi,
inizialmente non previsto dal legislatore. Ricordo però che il
nostro ordinamento prevede anche l'istituto dell'isolamento giudiziario,
che può essere motivatamente disposto dal giudice su richiesta
della pubblica accusa, e che nei casi di grave e documentata pericolosità
può essere opportunamente affiancato al "41 bis".
Per quanto riguarda infine la prossima chiusura di Pianosa e l'Asinara,
ricordo a quanti attribuiscono tale decisione al Governo, che essa è
invece frutto di una precisa e sovrana volontà del Parlamento,
il quale in sede di conversione del Dl 554/1996 nella legge 652 del 23
dicembre 1996, ha anticipato la chiusura - inizialmente stabilita al 30
giugno 1998 per la sola Asinara (in ossequio a un precedente atto d'indirizzo
dello stesso Parlamento) - al 31 ottobre 1997 per entrambi gli istituti.
41bis, era il 2000.
Consiglio dei Ministri: approvati i DDL riguardanti il nuovo regime di
41 bis e la Convenzione civile sulla corruzione
(22 Settembre 2000 - Comunicato stampa - Ministero della Giustizia)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, in seduta pomeridiana, due
Disegni di legge:
"Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima
sicurezza e di speciale sicurezza";
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 4/11/99", di concerto con il Ministero degli
Esteri.
Il primo provvedimento interviene sull'articolo 41 bis, comma 2, dell'Ordinamento
penitenziario (Legge 354/75), introdotto in via temporanea nel '92 all'indomani
della strage di Capaci. Tale istituto - che consente al Ministro della
Giustizia di sospendere totalmente o parzialmente le normali regole di
trattamento, in caso di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, per
alcune categorie di detenuti - ha sempre mantenuto il carattere della
temporaneità , venendo ripetutamente prorogato nel corso degli
anni.
"L'esperienza maturata in otto anni di applicazione del 41 bis -
ha dichiarato il Ministro della Giustizia, On. Piero Fassino - e le diverse
pronunce della Corte Costituzionale ci impongono di dare stabilità
a tale disciplina, che si è dimostrata uno strumento fondamentale
ed insostituibile nella lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo,
quindi, predisposto questo provvedimento non per dare una semplice proroga
in vista della scadenza del 31 dicembre prossimo - ha proseguito il Guardasigilli
- ma per mettere a regime la norma conferendole, contestualmente, un contenuto
più articolato rispetto a quella del '92. Un importante contributo,
specie nel procedimento applicativo, potrà comunque venire dal
dibattito parlamentare, anche tenendo conto dell'esperienza maturata dalla
Direzione Nazionale Antimafia e dagli altri uffici giudiziari e di polizia
impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata."
L'obiettivo del regime di rigore previsto dal 41bis è impedire
che continuino a vivere canali di comunicazione e vincoli di appartenenza
tra il singolo detenuto mafioso e l'organizzazione criminale.
Al centro del Disegno di legge è, infatti, la previsione di due
distinti regimi:
uno più rigoroso per i promotori, i capi e gli organizzatori delle
associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416 bis del Codice Penale,
e per i detenuti condannati o imputati di reati particolarmente gravi
- associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, terrorismo o eversione
dell'ordine costituzionale, associazione a delinquere realizzata per commettere
delitti quali omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, immigrazione
clandestina a fine di lucro o di sfruttamento della prostituzione - che
rivestano una posizione di rilievo nell'ambito della criminalità
organizzata;
l'altro, che riguarda i condannati e gli imputati per i delitti sopra
citati - con l'aggiunta di rapina aggravata, usura aggravata, contrabbando
aggravato - che non rivestono posizioni di vertice ma che risultano collegati
alle associazioni criminali.
Tra le altre novità da segnalare:
lo spostamento della competenza dal Ministro della Giustizia (organo politico)
al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (organo amministrativo)
ordinariamente competente per materia;
- una precisa articolazione, attenta alle indicazioni fornite dalla Corte
Costituzionale, delle regole di trattamento applicabili ai detenuti sottoposti
ai due regimi;
- una disciplina più dettagliata, con l'articolo 41 quinquies,
riguardante le impugnazioni contro l'applicazione dei due provvedimenti,
soprattutto per quello che concerne il loro contenuto e i loro presupposti.
Il secondo Disegno di legge ratifica la Convenzione civile sulla corruzione
firmata a Strasburgo il 4 novembre 1999. Tale ratifica non comporterà
per l'Italia modifiche alla normativa, in quanto la nozione di corruzione
richiamata dall'articolo 2 della Convenzione risulta già conforme
a quanto previsto nel Codice Penale e lo stesso dicasi per gli adempimenti
legati a tale reato.
41bis, era il 2001
(estratto)
Regime speciale
previsto dall'art. 41-bis
(13 Gennaio 2001 - Inaugurazione dell'anno giudiziario 2001 - Relazione
del Ministero sull'amministrazione della giustizia)
Il regime di deroga alle normali regole sul trattamento penitenziario
nei confronti dei detenuti per delitti di mafia, da modellare secondo
le indicazioni in più occasioni fornite dalla Corte costituzionale,
appare ad oggi uno strumento irrinunciabile, di cui si auspica la disciplina
in via non più temporalmente limitata. La delicatezza della materia
suggerisce tuttavia un'accurata ponderazione degli orientamenti emergenti,
divisi tra il mantenimento della disciplina alla competenza amministrativa
e la "giurisdizionalizzazione" dell'art. 41-bis. La problematica
si trova già all'attenzione di una commissione ministeriale; nell'attesa
di una maggiore maturazione del tema, il Ministero ha seguito le proposte
parlamentari infine sfociate nell'approvazione della legge n. 446 del
26 novembre 1999, che prevede la proroga del termine di efficacia della
disposizione di cui all'art. 41-bis al 31 dicembre 2000.
Detta proroga - già effettuata con un intervento sull'art. 6 della
legge 7 gennaio 1998, n. 11 è stata rinnovata con il medesimo meccanismo
ad opera del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341.
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