Senza
Censura n. 7/2002
[
] E
sul fronte interno.... leggi anti terrorismo!
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo di un avvocato di
Roma relativo alla ristrutturazione della cosidetta legislazione antiterrorismo.
A seguito della decisione quadro del Consiglio dEuropa sulla lotta
contro il terrorismo (COM 2001 521), assunta - dopo gli attentati al cuore
degli USA - con lo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali in materia,
per una più efficace cooperazione di polizia e giudiziaria,
attraverso la definizione degli elementi costitutivi e lindicazione
delle entità delle sanzioni da applicare, il Governo italiano
ha prima emanato il decreto legge n. 374 intitolato Disposizioni
urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, poi convertito
in legge, la n. 438 del 15 dicembre 2001.
Il decreto, che contiene modifiche al codice penale e anche di procedura
penale, innanzitutto amplia la figura di reato dellassociazione
sovversiva con finalità di terrorismo, ossia lart. 270 bis
c.p., introducendo un reato unico per leversione interna ed internazionale.
Il nuovo articolo 270 bis prevede, oggi, da 5 a 10 anni di reclusione
per la mera partecipazione, da 7 a 15 anni di reclusione per la costituzione,
lorganizzazione, la direzione ed anche il finanziamento delle associazioni
con finalità di terrorismo anche internazionale, descritte come
quelle associazioni che si propongono il compimento ai danni di
uno stato estero, di unistituzione o di un organismo internazionale,
di atti di violenza.
Il successivo art. 270 ter c.p., introdotto con questa legge, prevede
il nuovo e specifico reato di assistenza agli associati che punisce le
ipotesi di assistenza ai membri del gruppo eversivo/terroristico
fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel
reato.
La vicenda dellattacco alle due torri e al Pentagono
ha solo accelerato un processo di progressivo innalzamento della soglia
del controllo, della prevenzione e della repressione sul piano internazionale,
e ha giustificato lintroduzione di una figura di reato da molte
parti ritenuta necessaria, dal momento che lart.270 bis c.p. (associazione
sovversiva con finalità di terrorismo) per giurisprudenza costante
non risultava applicabile ad organizzazioni che si ponevano fini di eversione
degli ordinamenti di paesi stranieri.
Infatti, in Italia tutti i processi a carico di presunti terroristi
islamici a cui era stato contestato lart. 270 bis si sono conclusi,
con riferimento a questa contestazione, o con sentenza di assoluzione,
dal processo della Achille Lauro al più recente proscioglimento
dei 40 presunti aderenti al GIA nel novembre 2000 a Bologna, o con una
modifica dellimputazione nellart. 416 c.p. (associazione a
delinquere), come nel caso degli algerini del FIS, presunti appartenenti
al GIA, nel 1999 a Torino, e nel processo contro gli stessi tuttora in
corso ed in via di definizione a Napoli.
Accanto alluso strumentale e allabuso che è sempre
stato fatto dei reati associativi, ciò che più preoccupa
è la definizione che oggi si vorrà dare del termine terrorismo
che determina gravi conseguenze sul piano della repressione. In Italia
è stata necessaria una legge di interpretazione autentica (la L.
304 del 1982) per definire la finalità di terrorismo e di
eversione dellordine democratico come finalità di eversione
dellordinamento costituzionale, inteso come insieme di quei principi,
valori, forme di organizzazione dello stato sulla base della Carta costituzionale.
Ma a dover ragionare sul piano internazionale, il timore fondato è
che il termine terrorismo, che non potrà più essere usato
nella accezione propria del diritto interno, possa essere esteso a qualunque
attività politica caratterizzata da violenza nei confronti di qualunque
potere costituito, a prescindere dalla presenza anche di quei requisiti
minimi di democraticità formale.
Un esempio: in questa nuova alleanza mondiale contro il terrorismo, in
cui una serie di stati dittatoriali, autoritari e repressivi trovano la
loro legittimazione, si potrebbero considerare - per ragioni di carattere
strategico - una serie di partiti e organizzazioni che resistono e lottano
contro tali regimi come associazioni terroristiche internazionali da perseguire
in ogni angolo del mondo (si pensi ad esempio ai partiti kurdi, e in particolare
al PKK che, già considerato associazione eversiva in Germania,
ora potrebbe esserlo ovunque), e per i quali non sarebbe più invocabile
il concetto di guerra e lotta di liberazione.
Ma ancora, e soprattutto, le nuove norme incriminatrici rappresentano
una vera e propria criminalizzazione di ogni antagonismo sociale e politico
in qualunque forma esso possa articolarsi.
La finalità di terrorismo, infatti, si desume quasi sempre dalle
modalità della condotta ed è ovviamente molto ampia: al
fine di sovvertire o tentare di sovvertire le strutture politiche economiche
o sociali del paese (dalla decisione quadro del Consiglio dEuropa),
un fine insito in molte delle battaglie politiche del movimento antiglobalizzazione,
pur non caratterizzate da metodi violenti o intimidatori. In tal senso,
diventa un gioco da ragazzi, in tempi di crisi sociali, politiche ed economiche
come questi che viviamo, e di conseguenti azioni di protesta, etichettare
tutto come terrorismo in modo da isolare, frantumare e reprimere
il vasto movimento di resistenza ed opposizione che si è imposto
alla ribalta internazionale.
Anzi, le manifestazioni e i controvertici che si sono svolti in Europa
negli ultimi mesi (da Goteborg a Genova, fino allultimo a Monaco)
rientrano interamente nello schema del nuovo reato previsto dallart.
270 bis c.p., diretto contro chiunque si propone il compimento di atti
di violenza sulle cose ai danni di unistituzione o organismo internazionale
(G8, NATO, WTO, OCSE; etc.).
Deve far riflettere che questi enti sono elevati da queste norme a rango
di organismi statali e, nella relazione introduttiva alla decisione quadro
del Consiglio dEuropa, vengono posti sullo stesso piano tutti gli
organismi internazionali senza distinzione di sorta, attribuendo legittimazione
a quegli organismi sovranazionali che, rappresentando gli interessi di
pochissimi stati che decidono per il futuro dellintera umanità,
sono totalmente privi di qualsiasi sia pur minima legittimità democratica.
Inoltre, il cosiddetto finanziamento delle presunte associazioni
terroristiche viene introdotto come condotta penalmente rilevante anche
per le associazioni terroristiche internazionali oltre che per le associazioni
sovversive interne. Si tratta di un termine così vago da poter
essere facilmente utilizzato per colpire addirittura le attività
di autofinanziamento classico dei gruppi politici indipendenti (cene a
sottoscrizione, concerti, etc.), nonché le attività di finanziamento
in favore delle organizzazioni straniere che lottano per la libertà
nei loro paesi (es. palestinesi, kurdi, colombiani, etc.).
Ancora, come già accennato, lart. 270 ter che punisce lassistenza
ai membri delle associazioni previste dagli art. 270 e 270 bis, fuori
dei casi di favoreggiamento o concorso nel reato, mira a colpire tutti
coloro che di fatto non hanno commesso alcun reato ma che potrebbero essere
definiti per così dire simpatizzanti di queste presunte organizzazioni
politico-terroristiche, e che forniscono vitto, ospitalità,
mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione informatica ai partecipanti
alle associazioni terroristiche.
Per il resto, il decreto legge è in sintonia con quanto detto.
Quanto agli strumenti procedurali, è da segnalare lestensione
dei casi di perquisizioni e intercettazioni preventive telefoniche, ambientali
e telematiche fino a 80 giorni, e altre misure di prevenzione, proprie
della disciplina antimafia.
Ed è proprio in nome di tali nuove norme che sono state compiute
e continuano con una frequenza quotidiana, le perquisizioni-rastrellamenti
effettuati, per esempio, nella capitale dalle forze dellordine nelle
abitazioni e nelle sedi di lavoro di cittadini cosiddetti extracomunitari
in quanto sospettati di appartenenza e/o finanziamento di
associazioni terroristiche internazionali.
Superfluo precisare, per quanto detto finora, che lesito di tali
operazioni di pulizia etnica è stato esclusivamente
di espellere e rinchiudere nei centri di detenzione per immigrati qualche
centinaio di clandestini senza mai trovare un solo indizio
sullesistenza di presunte cellule terroristiche.
A tale proposito, grande preoccupazione causa, in particolare, la disposizione
circa lutilizzabilità degli esiti di tali attività
di intercettazioni preventive: quali sarebbero i soli fini investigativi
se poi di tali attività ne è esclusa la menzione negli atti
di indagine?
Si tratta chiaramente di un allargamento dei poteri di sorveglianza e
controllo che si estenderanno, come un Grande Fratello di Orwelliana memoria,
su tutti coloro che, da singoli o in gruppi, vengono considerati non compatibili,
e, quindi, potenzialmente pericolosi per il sistema.
Infine, altra novità importante introdotta dalla legge antiterrorismo
è costituita dallampliamento dei casi di attività
sotto copertura in modo davvero sconcertante (è prevista per esempio
lattività di infiltrazione telematica), norma questa di particolare
gravità se si pensa che difficilmente agenti delle forze dellordine
italiane possano infiltrarsi con successo in gruppi islamici, mentre verrà
utilizzata per le infiltrazioni sempre più incisive ed efficaci
condotte allinterno dei movimenti sociali e delle strutture politiche.
Unultima considerazione: la decisione quadro del Consiglio dEuropa
ha, inoltre, impartito raccomandazioni (ossia indicazioni
immediatamente esecutive in tutti gli stati membri della UE) sulle limitazioni
da introdurre nelle legislazioni nazionali in tema di asilo politico e
immigrazione, riducendo ulteriormente e praticamente azzerando la possibilità,
già molto ridotta in Italia, di ottenere il rifugio o lasilo
politico, o un qualsiasi titolo di soggiorno valido in quella che, già
configuratasi come fortezza Europa, tenta ogni giorno di più
di rafforzare le sue mura.
Nella legge italiana, tuttavia, non si fa alcun accenno a tale questione,
forse in attesa che venga varata - probabilmente entro la fine di marzo
- la legge Bossi-Fini in tema di immigrazione che, prima ancora del Consiglio
dEuropa, aveva proposto una disciplina in materia più repressiva,
razzista e xenofoba, che impedisce, per esempio, addirittura la cosiddetta
coesione familiare, ossia la possibilità di far arrivare
dal paese di origine la propria famiglia e ricostituire il nucleo familiare,
diritto sancito da numerosissime convenzioni internazionali, ma, come
abbiamo visto, dopo l11 settembre anche i più elementari
diritti umani vengono calpestati e cancellati in nome della sicurezza
e della lotta al terrorismo.
*Riquadro*
Riunione Cag e Ministri
Interni Ue
Capacità di Polizia Internazionale
Il 19 Novembre 2001 il Consiglio Affari Generali, con la partecipazione
dei Ministri dellInterno, ha approvato un documento al termine della
Police Capability Commitment Conference, con cui i paesi membri
si impegnano, entro il 2003, a costituire una forza di polizia internazionale
per missioni allestero.
Con questa conferenza, vengo rispettati gli impegni intrapresi ai Consigli
Europei di Feira e di Göteborg, relativi ad una forza di 5.000 uomini,
di cui 1.000 impiegabili entro trenta giorni (divenuti ora 1.400).
Le forze di polizia saranno anche del tipo militare (Carabinieri, Gendarmerie
).
I contributi nazionali sono così suddivisi:
NAZIONE//CONTRIBUTO//impiegabili in 30 giorni
Italia // 971 // 242
Germania // 910 // 90
Francia // 810 // 300
Spagna // 500 // 300
Regno Unito 450 40
Portogallo // 250 // 200
Grecia // 180 // 20
Svezia // 170 // 50
Olanda // 133 // 20
Belgio // 130 // 100
Danimarca // 125 // 25
Austria // 110 // 20
Irlanda // 80 // 80
Finlandia // 75 // 15
Lussemburgo // 6 // 1
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